Sentenza della Corte di cassazione, I sez. pen., 12 giugno 2014, n. 2966

Il principio del ‘ne bis in idem’ rispetto a sentenze straniere non è, allo stato, un principio consolidato nel diritto internazionale generale al quale l’ordinamento italiano debba conformarsi in virtù dell’art. 10 Cost. Nel caso in esame, la rinnovazione del giudizio in Italia, dove il reato già giudicato da una corte del Montenegro era stato in parte commesso, era da ammettersi in base alla legislazione italiana; né poteva trovare applicazione la diversa disposizione ex art. 54 della Convenzione applicativa dell’Accordo di Schengen, poiché il Montenegro non è uno Stato membro dell’UE e non fa parte dell’Area Schengen.