Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civile, 26 maggio 2016, n. 12962

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Questione giustizia

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico ministero minorile contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione minorenni, che confermava l’adozione da parte della donna convenuta, della figlia naturale minore della compagna con la quale aveva una relazione sentimentale e di convivenza (come precedentemente disposto dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma). La Corte ha dichiarato infondati i motivi alla base del ricorso perché non conformi con l’ordinamento nazionale, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Inoltre, ha sottolineato la conformità della sua decisione con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.