Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 9 febbraio 2015 n. 2400

La Corte di cassazione ha rigettato un ricorso avverso il rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, che era stato opposto a una coppia formata da persone dello stesso sesso. Secondo i ricorrenti, la decisione contrastava con i diritti inviolabili e il principio di non-discriminazione ex artt. 2 e 3 Cost., nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e con la CEDU.  Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e la propria precedente giurisprudenza, la Corte di cassazione ha osservato che, secondo la CEDU come interpretata dalla Corte europea dei diritti umani, gli Stati hanno un margine di apprezzamento discrezionale riguardo ai mezzi per tutelare i diritti e gli obblighi reciproci della coppia all’interno di unioni omoaffettive. I giudici nazionali devono assicurare tale tutela anche in assenza di una normativa nazionale specifica, ma non possono sostituirsi al legislatore, al quale spetta stabilire se le coppie omoaffettive possano accedere al matrimonio, oppure ad altre forme di riconoscimento giuridico della loro unione. Per le stesse ragioni, il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso non è contrario all’ordine pubblico e, tuttavia, non può essere riconosciuto in Italia.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 15 marzo 2012, n. 4184; Sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170.

  • Lingua originale: Italiano