Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 5 marzo 2014, n. 5237

Pubblicato in:

Diritto italiano

Il caso riguardava il rimpatrio di una minore affidata alla madre e residente negli Stati Uniti, che il padre aveva illegalmente trattenuto presso di sé in Italia. La Corte di cassazione ha ritenuto che il rimpatrio non potesse essere disposto, in presenza di una precisa manifestazione di volontà contraria da parte della minore stessa, di cui il Tribunale competente aveva riconosciuto la piena capacità di discernimento. Ciò in base al principio dell’ascolto del minore previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, principio che ha assunto rilievo ancora maggiore nell’ordinamento italiano dopo le innovazioni legislative del 2012 in materia di filiazione (art. 315 bis c.c.; art. 2, co. 1, l. n. 219/2012). Con riguardo all’art. 13, co. 2, della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la Corte ha precisato che la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minore che abbia un’età e una maturità tali, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire autonoma causa ostativa al rimpatrio, indipendentemente dall’esistenza di altri impedimenti.