La Corte di cassazione ha affermato il principio che, in caso di separazione dei coniugi e di persistente conflitto tra di essi, la decisione del giudice circa l’affidamento del figlio minorenne non può prescindere dall’ascolto del minore, se ciò è nell’interesse di quest’ultimo e se si ravvisa nel minore un grado di discernimento adeguato. Il principio, già affermato nella legislazione italiana (art. 155 sexies c.c.) è stato rafforzato dalla l. n. 219/2012, in ulteriore attuazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.