Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 30 settembre 2016, n. 19599

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Il Quotidiano Giuridico

La Corte di cassazione ha stabilito che il giudice italiano chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico internazionale dell’atto di stato civile straniero (nella specie, dell’atto di nascita di un bambino figlio di due madri coniugate in Spagna), i cui effetti giuridici si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alla normativa italiana, ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti umani desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché dalla CEDU. Nel caso di specie, risultavano rilevanti l’interesse superiore del minore come affermato nella Convenzione sui diritti del fanciullo e il diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia.