In conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che all’Iran non può essere riconosciuta in Italia l’esenzione dalla giurisdizione civile per atti qualificabili come crimini internazionali. Le corti italiane erano quindi competenti a pronunciarsi sul riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza pronunciata negli Stati Uniti contro l’Iran per fatti qualificati dal giudice statunitense come atti di terrorismo. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale, poiché gli atti in questione erano stati compiuti dalle autorità iraniane nell’esercizio di funzioni pubbliche. In base alle norme italiane di diritto internazionale privato (art. 64 l. n. 218/1995), la sentenza non poteva essere riconosciuta perché, data l’interruzione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran, quest’ultimo non aveva, alla data del procedimento, un rappresentante autorizzato a stare in giudizio davanti alla Corte statunitense.
Sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 2014, n. 238; Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia).