Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 30 settembre 2015 n. 21712

La Corte di cassazione ha esaminato un ricorso avverso la sentenza di secondo grado che, in relazione al pagamento di un debito a favore di una casa di gioco in Francia, aveva applicato l’art. 1965 del code civil. Secondo la Corte di cassazione, il rinvio alla legge francese era corretto in base ai criteri dettati dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per l’ipotesi in cui i contraenti non abbiano indicato la legge applicabile al loro rapporto (art. 4). Il giudice d’appello aveva però errato nel non tenere conto dell’evoluzione interpretativa del’art. 1969 ad opera della Cassazione francese, in contrasto la l. n. 218/1995 che, nel disciplinare il rinvio, stabilisce all’art. 15: “la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”.