La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso avverso un decreto emesso dal Tribunale dei minori di Trento e confermato dalla Corte d’appello, che aveva negato a una cittadina del regno Unito residente in Italia l’autorizzazione a trasferirsi con il figlio minore nel suo Paese d’origine. In applicazione della legislazione attuativa della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di prima e seconda istanza, in quanto l’interesse superiore del bambino a proseguire il rapporto di vicinanza, anche fisica, con il padre residente in Italia doveva prevalere sul diritto della ricorrente di stabilirsi in un altro Stato europeo in base alla normativa dell’UE, e così pure sul suo diritto ex art. 8 CEDU di non subire ingerenze dell’autorità pubblica nella sfera privata e familiare.