Presupposto della sottrazione internazionale di minore è il trasferimento del minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale, ossia “il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore”. Nel caso riguardante un minore figlio di un italiano e di una brasiliana, la Corte di cassazione ha giudicato che i giudici di merito avevano applicato correttamente i criteri relativi all’accertamento della residenza abituale del minore (Pontedera), in conformità alla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione di minori del 1980 (eseguita in Italia con l. n. 64/1994); né vi era stata una violazione dei principi del superiore interesse del minore e dell’ascolto del minore nella presa di decisioni che lo riguardano sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.