La Corte di cassazione ha confermato una decisione della Corte d’appello di Brescia, che aveva sospeso la potestà genitoriale di due coniugi italiani sul figlio nato in Ucraina a seguito di maternità surrogata e dichiarato la stato di adottabilità del minore. Il certificato di nascita ucraino non può essere riconosciuto in Italia perché contrario all’ordine pubblico, in quanto la l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita vieta la maternità surrogata. Tale divieto, che impedisce di configurare il rapporto di genitorialità in capo alla coppia ‘committente’, non è in contrasto con l’art. 8 della CEDU, rientrando nel margine di apprezzamento discrezionale dello Stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti umani.