Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 26 settembre 2014, n. 24001

La Corte di cassazione ha confermato una decisione della Corte d’appello di Brescia, che aveva sospeso la potestà genitoriale di due coniugi italiani sul figlio nato in Ucraina a seguito di maternità surrogata e dichiarato la stato di adottabilità del minore. Il certificato di nascita ucraino non può essere riconosciuto in Italia perché contrario all’ordine pubblico, in quanto la l. n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita vieta la maternità surrogata. Tale divieto, che impedisce di configurare il rapporto di genitorialità in capo alla coppia ‘committente’, non è in contrasto con l’art. 8 della CEDU, rientrando nel margine di apprezzamento discrezionale dello Stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti umani.