Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 26 gennaio 2015, n. 8097

Applicando la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2014, la Corte di cassazione ha deciso sui diritti e doveri degli ex coniugi, a seguito dello scioglimento del matrimonio per cambiamento di sesso di uno di essi. La Corte ha ricordato che la conseguenza dello scioglimento del matrimonio prevista nell’ordinamento italiano non viola principi costituzionali o l’art. 8 della CEDU, in quanto la Corte europea dei diritti umani ha chiarito che disciplinare il matrimonio tra persone dello stesso sesso rientra nell’ambito di discrezionalità del legislatore nazionale. Tuttavia, è contrario alla Costituzione, nonché all’art. 8 della CEDU, che in tale ipotesi vengano automaticamente meno tutti gli effetti del matrimonio preesistente. In attesa che il vuoto normativo sia colmato dal Parlamento, spetta al giudice assicurare, in via interpretativa, che il cambiamento di sesso di uno dei coniugi non comporti la completa e automatica cessazione del nucleo di diritti fondamentali e obblighi solidali esistenti tra le due persone in virtù del preesistente vincolo matrimoniale e che meritano tutela anche nella nuova situazione.