Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 25 luglio 2016, n.15343

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso una sentenza che aveva dichiarato illegittimo il diniego dell’ufficiale di stato civile di trascrivere il matrimonio celebrato tra un’italiana e un pakistano per via telematica. Pur se contratto in una forma non prevista nel nostro ordinamento, il matrimonio era conforme alla legge di uno degli sposi (una delle possibili alternative previste, in tema di legge applicabile, dall’art. 28 della l. n. 218/1995). Alla trascrizione, inoltre, non ostavano principi di ordine pubblico, perché il giudizio di compatibilità con quest’ultimo “deve essere riferito … al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento …”, che, per il matrimonio, riguardano la genuinità del consenso liberamente prestato, mentre non vi rientra la compresenza fisica dei nubendi alla celebrazione.