Con questa sentenza, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito relativa alla possibilità di adozione di un minore da parte del partner del genitore biologico, nell’ambito di una coppia omogenitoriale (c.d. ‘stepchild adoption’), in base alla legislazione italiana sull’adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184/1983, concernente il diritto dei bambini a una famiglia). La Corte ha richiamato in proposito sue precedenti decisioni e la pertinente giurisprudenza della Corte costituzionale, in linea con il principio del ‘migliore interesse del bambino’ (Convenzione sui diritti del fanciullo) e con l’interpretazione del principio di non-discriminazione (art. 14 CEDU) nei confronti di coppie omoaffettive, come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani.
Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma 30 giugno 2014, n. 299