Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 22 febbraio 2016, n. 11027

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Marina Castellaneta. Notizie e commenti sul diritto internazionale e dell’Unione europea

La sentenza fa seguito a quella n. 23893/2015 delle Sezioni Unite, che ha escluso l’esenzione dell’Iraq dalla giurisdizione civile italiana in una causa relativa alla risoluzione di un contratto per la fornitura di elicotteri da parte di imprese italiane, divenuto non più eseguibile a causa dell’embargo deciso nei confronti dello Stato acquirente dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e poi dal Consiglio dell’UE, a seguito dell’invasione del Kuwait. Le Sezioni Unite avevano infatti rinviato alla I sez. civ. l’esame di ulteriori motivi di ricorso proposti dal governo iracheno e dalla Rafidain Bank, nonché la decisione sulle spese del giudizio. Oltre a ripetere che gli atti normativi internazionali relativi alle sanzioni avevano determinato la cessazione del contratto, la I sez. ha escluso l’applicabilità di alcune clausole contrattuali invocate dai ricorrenti. In particolare, quella che prevedeva l’ipotesi di embargo o restrizioni al commercio quale causa di forza maggiore “according to the international practice” non poteva essere utilmente invocata. Per la Cassazione, detta clausola si riferiva infatti a eventi estranei alle parti contraenti, mentre nel caso di specie si verteva “… nel grave illecito internazionale di una guerra di aggressione condotta dallo Stato contraente, oggetto di misure sanzionatorie mirate che in nessun modo possono ricondursi a causa giustificativa di inadempimento contrattuale”.

  • Vedi anche:

    Decision of the Court of Cassation, United Sections, No. 23893 of 24 November 2015

  • Lingua originale: Italiano