Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 20 luglio 2015 n. 15138

Con questa sentenza la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha accolto una domanda di rettifica di sesso nei registri dello stato civile, ritenendo che a tal fine non sia necessario un cambiamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico. Per la Corte, l’insieme delle terapie ormonali e altri trattamenti medici e psicologici a cui la persona richiedente si era sottoposta mettevano in evidenza come il diritto all’identità di genere sia strettamente collegato ai diritti della personalità e non possa essere sacrificato al principio della certezza delle relazioni giuridiche (che ne costituisce un limite) fino al punto da configurare una illecita interferenza delle autorità pubbliche nella vita privata. La Corte si è fondata su un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme applicabili (l. n. 164/1982 e d.lgs. n. 150/2011) anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani relativa all’art. 8 della CEDU.