Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 15 marzo 2012, n. 4184

Il rigetto del ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso sposatisi in Olanda, che avevano richiesto la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, è motivato non dall’inesistenza del matrimonio per l’ordinamento interno ma dalla sua inidoneità a produrre effetti giuridici. In base alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani riguardante l’interpretazione dell’art. 12 della CEDU e dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, le persone omosessuali hanno diritto di sposarsi e formare una famiglia e, se conviventi, hanno diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della CEDU. Tuttavia, per quanto attiene al godimento di tali diritti, le norme internazionali richiamate contengono una “riserva assoluta di legislazione nazionale”.