La Corte di cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva negato il riconoscimento di una sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Santo Domingo nei confronti di due coniugi italiani, per difetto di competenza del giudice straniero. Applicando la l. n. 218/1995, la Cassazione ha rilevato la sussistenza della giurisdizione italiana in base sia alla residenza sia alla nazionalità dei coniugi, sia all’avvenuta celebrazione in Italia del matrimonio. D’altra parte, la giurisdizione italiana non poteva essere derogata nonostante l’accordo dei due coniugi, trattandosi di diritti indisponibili (art. 4 l. n. 218). Era dunque inutile il riferimento fatto dai ricorrenti alla non contrarietà all’ordine pubblico della sentenza del Tribunal di Santo Domingo.