Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 12 luglio 2013, n. 3540, depositata il 14 febbraio 2014

In un caso relativo a due minori che il padre aveva sottratto alla custodia della madre in Grecia e di cui reclamava l’affidamento in Italia, la Corte di cassazione ha rilevato anzitutto l’inapplicabilità della Convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell’affidamento dei minori, invocata dal ricorrente. Al caso si applicava invece la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (integrata dal regolamento UE n. 2201/2003), volta a tutelare l’interesse del minore al ripristino dello stato di residenza anteriore alla sottrazione. La Corte ha poi affermato che l’omessa audizione dei minori da parte del giudice competente non costituiva violazione dell’obbligo di ascolto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, in quanto era giustificata da motivi di opportunità, compresa la tenera età dei minori.