Sentenza della Corte di cassazione, I sez. civ., 22 gennaio 2013, n. 17462

Il cognome attribuito ai figli da un cittadino con doppia nazionalità, inclusa quella italiana ottenuta dopo il soggiorno per molti anni in Italia, non può essere corretto dagli ufficiali di stato civile senza il consenso dell’interessato. Oltre a precisare che il nome è un diritto della personalità tutelato dalla Costituzione (art. 2), la Cassazione ha rilevato l’erronea interpretazione da parte della Corte di merito dell’art. 1, par. 2, della Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi, la quale stabilisce la prevalenza della legge dello Stato di nuova cittadinanza soltanto nei casi di cambiamento di questa e non di acquisizione della doppia cittadinanza. Di conseguenza, se il padre ha scelto in base a una delle due cittadinanze di attribuire ai figli il doppio cognome, incluso quello materno, le autorità amministrative italiane devono garantire la continuità del cognome.