Sentenza della Corte di cassazione, 21 luglio 2016, n. 15024

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Questione giustizia

La Corte di cassazione ha stabilito che successivamente alla morte della madre biologica, la quale ha partorito mantenendo segreta la propria identità, la figlia adottiva ha il diritto di conoscere le proprie origini biologiche e di accedere alle informazioni relative all’identità del genitore biologico. La Corte ha affermato che il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale. Rilevano, in particolare, l’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e l’art. 30 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto il diritto di conoscere le proprie origini nell’ambito della nozione di vita privata di cui all’art. 8 CEDU, specificatamente, nella sfera di protezione dell’identità personale.