L’art. 583 bis c.p., che ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, è una norma a tutela dei diritti della persona, in particolare il diritto alla salute e il diritto all’integrità fisica. Essa è ispirata alla Dichiarazione e alla Piattaforma d’azione di Pechino e alla risoluzione del Parlamento europeo n. 2035 del 2001. Nel caso esaminato, peraltro, era assente il dolo specifico, in quanto l’intento degli imputati non era di escludere o limitare la libertà sessuale della loro bambina, ma di attuare a beneficio della stessa una pratica tradizionale del gruppo etnico di appartenenza, con modalità tali da preservarne tuttavia l’integrità fisica.