Sentenza della Corte d’appello di Venezia, II sez. pen., 23 novembre 2012, n. 1485

L’art. 583 bis c.p., che ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, è una norma a tutela dei diritti della persona, in particolare il diritto alla salute e il diritto all’integrità fisica. Essa è ispirata alla Dichiarazione e alla Piattaforma d’azione di Pechino e alla risoluzione del Parlamento europeo n. 2035 del 2001. Nel caso esaminato, peraltro, era assente il dolo specifico, in quanto l’intento degli imputati non era di escludere o limitare la libertà sessuale della loro bambina, ma di attuare a beneficio della stessa  una pratica tradizionale del gruppo etnico di appartenenza, con modalità tali da preservarne tuttavia l’integrità fisica.

 

  • Lingua originale: Italiano