La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il ricorso presentato da una straniera che si era vista negare l’assegno sociale ex art. 3, co. 6, l. n. 335/1995, perché non in possesso di un permesso UE di residenza per soggiornanti di lungo periodo. Anche alla luce dell’ordinanza n. 180/2016 della Corte costituzionale, la Corte d’appello non ha ravvisato nel caso alcuna violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) della CEDU.
Ordinanza della Corte costituzionale 21 giugno 2016, n. 180