Sentenza della Corte d’appello di Trieste, I sez. civ., 3 maggio 2016, n. 458

Il caso riguardava un cittadino del Mali, fuggito dal suo Paese per sottrarsi all’arruolamento obbligatorio nell’esercito maliano impegnato a contrastare la ribellione nel nord del paese. La Corte d’appello di Trieste ha confermato che la richiesta di asilo non poteva essere accolta, non essendovi i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato; la situazione in Mali era però tale da doversi riconoscere la protezione sussidiaria. In proposito, la Corte d’appello si è soffermata sull’interpretazione di “violenza generalizzata”, che non necessariamente è collegata a situazioni di guerra dichiarata o di conflitto internazionale, ma presuppone un concetto più ampio di conflitto armato in base al diritto internazionale umanitario, in particolare il II Protocollo alla Convenzione di Ginevra. La Corte ha inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, il giudice nazionale può fondare le proprie decisioni in tema di violazione di diritti umani anche su documenti e rapporti di organizzazioni non governative.