Sentenza della Corte d’appello di Torino 3 maggio 2012

Pubblicato in:

Rivista di diritto internazionale, 2012, n. 3, p. 916 ss., pubblicata on line in Società Italiana di Diritto Internazionale

La sentenze resa nel 2012 dalla Corte internazionale di giustizia nella controversia tra la Germania e l’Italia, che ha affermato l’esenzione degli Stati dalla giurisdizione civile anche per atti costituenti crimini internazionali, costituisce una novità che modifica il quadro di valutazione rispetto a quello a suo tempo preso in considerazione dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione. Tale modifica costituisce un vincolo per lo Stato italiano in base agli artt. 10 e 11 della Costituzione, in quanto il giudice deve conformarsi, nelle sue decisioni, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e alle norme dei trattati (nel caso specifico, l’art. 94 della Carta dell’ONU, che obbliga gli Stati membri ad eseguire le sentenze della Corte internazionale di giustizia). Pertanto, l’azione risarcitoria proposta nei confronti della Germania dagli eredi di una persona deportata e sottoposta a lavori forzati dalle autorità del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale deve essere dichiarata improponibile davanti al giudice italiano.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte internazionale di giustizia 3 febbraio 2012, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; interveniente: Grecia)

  • Lingua originale: Italiano