La Corte d’appello ha confermato una sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma aveva accolto la richiesta di una donna di potere adottare la figlia della sua partner, nata mediante procreazione medicalmente assistita e con la quale aveva instaurato un solido rapporto di tipo genitoriale . La Corte ha rigettato l’appello del Pubblico ministero per i minori, che – proponendo una lettura restrittiva dell’art. 44, co. 1, lett. d) della l. n. 148/1983, il quale consente l’adozione in casi particolari da parte di persone non coniugate – riteneva non potersi procedere all’adozione di minori che non versano in stato di abbandono (tale era il case in esame, in cui la madre biologica si prendeva assiduamente cura, insieme con la convivente, della bambina, su cui esercitava la potestà genitoriale). Anche sulla scorta di precedente giurisprudenza di cassazione e costituzionale, la Corte d’appello ha ritenuto – contrariamente alla tesi del p.m. – che la decisione di primo grado non intendesse tutelare il desiderio delle due donne di costituire una tipologia di famiglia non ancora riconosciuta nella legislazione italiana, ma solo il legame familiare già esistente, di fatto, tra la minore e la sua seconda madre; e ciò – conformemente alla ratio dell’art. 44, co. 1, lett. d – nel superiore interesse della minore stessa.
Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma 22 settembre 2015.