Sentenza della Corte d’appello di Milano, sez. lav., 4 maggio 2016, n. 579

La Corte d’appello di Milano ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Lodi che non aveva ravvisato una discriminazione diretta o indiretta nell’esclusione di una cittadina italiana, nata da genitori egiziani, da una selezione per attività di hostess presso una fiera, a causa del rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa senza indossare il velo (hijab, che lascia scoperto il volto). Dopo avere chiarito che il carattere discriminatorio di una condotta va valutato in senso oggettivo, indipendentemente dall’intenzione dell’agente, la Corte ha accertato che il rifiuto di togliere il velo non faceva venir meno un “requisito essenziale” ai fini della prestazione (art. 3, co. 3, d.lgs. 216/2003), così che l’esclusione della ricorrente costituiva una discriminazione diretta. In assenza di danno patrimoniale (nessuna delle candidate aveva effettivamente ottenuto il lavoro), la Corte ha ordinato alla società che aveva effettuato la selezione di risarcire il danno non patrimoniale, quantificato in 500 euro.

  • Lingua originale: Italiano