Sentenza della Corte d’appello di Milano, sez. lav., 28 gennaio 2015, n. 110

La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che due organizzazioni non governative, le quali avevano proposto ricorso avverso una decisione del Comune di Milano e dell’INPS ritenuta discriminatoria nei confronti dei cittadini extra comunitari, erano legittimate a farlo in base al d.lgs. n. 215/2003, che autorizza tali organizzazioni ad agire in giudizio contro discriminazioni collettive su base razziale o etnica. Facendo riferimento alla raccomandazione n. 30/2004 del Comitato istituito dalla Convenzione ONU contro la discriminazione razziale, la Corte ha ritenuto che la decisione di escludere i cittadini di Paesi non UE dal beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, (anteriormente all’estensione dell’assegno a loro favore ex l. n. 97/2013), sebbene formalmente fondata sulla nazionalità, comportava implicitamente una discriminazione “relativa al fattore razziale o all’origine etnica”. Nel merito, ai fini della qualificazione di tale condotta, non era necessaria la volontà del Comune o dell’INPS di discriminare una certa categoria di persone, “stante il carattere obiettivo della discriminazione”. La Corte ha altresì ritenuto che, anche anteriormente alla l. n. 97/2013 (attuativa di norme dell’UE), i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in Italia avevano diritto all’assegno per il nucleo familiare, in ossequio al rispetto della vita familiare e alla non discriminazione (artt. 8 e 14 CEDU), come affermato dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Dahabi c. Italia del 2014.