Il caso riguardava una coppia di donne che si erano sposate in Spagna, dove una delle due aveva adottato la figlia dell’altra e dove, successivamente, era stata pronunciata una sentenza di divorzio, accompagnata da un accordo privato omologato dal tribunale, relativo alle condizioni delle rispettive responsabilità genitoriali. La Corte d’appello ha confermato che non possono essere riconosciuti in Italia gli effetti del matrimonio e, quindi, anche del divorzio pronunciati all’estero, in quanto il nostro ordinamento non contempla il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Quanto all’adozione, la Corte ha anzitutto rilevato che non si verteva in tema di adozione internazionale (le due donne erano entrambe italiane e così pure la bambina, riconosciuta solo dalla madre e non dal padre biologico). Essa ha poi riconosciuto gli effetti in Italia del provvedimento di adozione del giudice spagnolo; ciò perché, alla luce della legislazione italiana e dei principi internazionali a cui essa deve conformarsi (art. 117, co. 1, Cost.), non vi è ragione di ritenere contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che ha istituito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner dello stesso sesso, se è accertato concretamente che il riconoscimento è nell’interesse superiore del minore.
Sentenza della Corte di cassazione, III sez. civ., 22 agosto 2013, n. 19405.