Nell’esaminare i presupposti per l’estradizione in base al Trattato di estradizione Italia-USA del 1983 (come modificato nel 2006 per adeguarlo all’Accordo di estradizione UE-USA del 2003), la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato irrilevante la circostanza che l’estradanda fosse cittadina di uno Stato terzo; ha poi chiarito diverse questioni relative alla doppia incriminazione, in particolare con riferimento al reato di associazione per delinquere. Infine, la Corte ha negato, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, l’esistenza, nel caso di specie, del pericolo che l’estradanda fosse sottoposta negli USA a una pena detentiva troppo prolungata e pertanto “disumana”, ma ha affermato il principio secondo cui i giudici statunitensi devono ridurre la pena detentiva in proporzione al periodo in cui la persona estradata è stata sottoposta a detenzione cautelare in Italia.