Sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2016, n. 156

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G.U. 6 luglio 2016, n. 27

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 2, l. Regione Toscana n. 17/2015, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, co.1 , Cost. Nel ricorso si sosteneva che le norme censurate, incidendo in modo negativo – sia pure temporaneamente – sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, si ponessero in contrasto con gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kioto e dalla rilevante normativa dell’UE. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, ‘non avendo il ricorrente indicato i parametri interposti’ ma semplicemente rinviato ‘all’intero corpo di due direttive comunitarie e di un trattato internazionale’.

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 aprile 2015, depositato in cancelleria il 30 aprile 2015 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 23 aprile 2014, depositato in cancelleria il successivo 30 aprile ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2015, ha impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), nella parte in cui prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all’alta e alla media entalpia, fino all’intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale medesima.

1.1.− Secondo il ricorrente le norme impugnate sarebbero, in primo luogo, illegittime per violazione dei principi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

La sospensione disposta dalle norme censurate, nel ritardare, ancorché nel limite massimo di sei mesi, le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti geotermici, si porrebbe in contrasto con la disciplina fondamentale statale nella materia concorrente invocata, e in particolare con l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che, nella formulazione vigente, fissa in 90 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per «La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi» (art. 12, comma 3).

Rammenta il Presidente del Consiglio dei ministri che la Corte costituzionale ha già censurato disposizioni regionali recanti la sospensione, fino all’adozione di atti pianificatori, anche entro un termine massimo definito, delle procedure di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, affermando che la disposizione dell’art. 12, comma 4, costituisce principio fondamentale della materia e «risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)» (sentenza n. 364 del 2006).

Né potrebbe replicarsi, aggiunge il ricorrente, che i titoli abilitativi alla ricerca sono differenti dai quelli necessari per la produzione dell’energia: in campo geotermico, infatti, vi sarebbe una stretta connessione tra la disciplina della ricerca e quella della coltivazione delle risorse.

1.2.− Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, poi, laddove si ritenesse che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso di cui all’art. 1 della legge regionale in esame si riferisca anche «al rilascio dell’intesa regionale» di cui all’art. 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) per i permessi di ricerca per impianti pilota, vi sarebbe, sotto un ulteriore profilo, una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., «per invasione della competenza statale di principio» in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», e la violazione del principio di leale collaborazione.

La Corte costituzionale, infatti, avrebbe affermato, in relazione ai progetti di infrastrutture energetiche, l’illegittimità di disposizioni regionali comportanti l’automatico diniego dell’intesa e recanti la drastica previsione della decisività della volontà di una sola parte in caso di dissenso, essendo invece necessarie, in questa materia, procedure effettive per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze (si citano le sentenze n. 182 del 2013, n. 165 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010).

Ebbene, laddove, la sospensione, seppur temporanea, degli atti di assenso di cui all’art. 1 impugnato fosse da riferirsi anche al «rilascio dell’intesa regionale» di cui all’art. 3, comma 2-bis, citato, la sua automatica inibizione ad opera della legislazione regionale comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali indicati.

1.3.− Infine, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto degli obblighi comunitari e internazionali.

Rammenta il Presidente del Consiglio dei ministri che la Corte costituzionale ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE) ostano all’adozione di disposizioni limitative dell’energia ricavabile da impianti alimentati dalle fonti rinnovabili medesime (si cita la sentenza n. 85 del 2012).

2.− Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 26 maggio 2015 si è costituita la Regione Toscana, eccependo l’infondatezza del ricorso.

2.1.− Con riferimento alla prima censura, la resistente ha evidenziato come il termine di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, faccia riferimento esclusivamente al procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il diverso termine per la conclusione del procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca sarebbe fissato, invece, dall’art. 9 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale), in duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, sicché, anche considerando la sospensione disposta dalle norme impugnate, tale termine ben potrebbe essere rispettato, restando comunque a disposizione ulteriori sessanta giorni.

Le disposizioni censurate, espressione delle concorrenti competenze regionali in materia di energia e governo del territorio, non violerebbero i principi fondamentali statali e non comporterebbero alcuna violazione degli obblighi assunti in sede comunitaria e internazionale.

Osserva, infatti, la Regione Toscana che la strategia dell’Unione europea indicata nella direttiva n. 2009/28/CE prevede il raggiungimento, entro il 2020, dei seguenti obiettivi: 1) riduzione del 20 per cento dei consumi di energia da fonti primarie; 2) riduzione del 20 per cento delle emissioni dei gas a effetto serra (in conformità agli obblighi discendenti dal Protocollo di Kyoto); 3) aumento del 20 per cento delle energie prodotte da fonti rinnovabili.

All’Italia – prosegue la resistente – è assegnato l’obiettivo del 17 per cento della quota prodotta da fonti rinnovabili in relazione ai consumi totali di energia: tale obiettivo nazionale è, a sua volta, diviso tra le Regioni. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome − c.d. Burden Sharing) definisce «gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili su consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti».

Alla Toscana è assegnato un target del 16,5 per cento di consumo da rinnovabili termiche ed elettriche sul consumo energetico complessivo. Il Piano ambientale ed energetico regionale (d’ora in avanti «PAER»), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell’11 febbraio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10, parte prima, del 6 marzo 2015, nell’Allegato 5, relativo alle fonti rinnovabili, alla scheda A3, con riferimento alla energia geotermica, prevede, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal decreto ministeriale 15 marzo 2012, che nei prossimi cinque anni vi sia un aumento di 113,7 MW.

Alla luce di tale quadro normativo e fattuale, le disposizioni impugnate hanno disposto che nel termine massimo di sei mesi la Regione definisca i criteri perché le nuove ricerche siano autorizzate in numero funzionale alla programmazione stabilita nel PAER, individuando il numero massimo di pozzi esplorativi e i criteri per la loro distribuzione sul territorio.

Legittimo obiettivo della legge regionale, dunque, sarebbe quello di «evitare rischi di sostenibilità ambientale e socioeconomica nelle aree di produzione geotermica, assicurando così un ordinato assetto del territorio, e garantendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti».

2.2.− La seconda censura non sarebbe fondata, poiché le norme impugnate si riferiscono solo ai procedimenti autorizzativi volti al rilascio dei permessi di ricerca di competenza della Regione Toscana e non riguardano i diversi procedimenti autorizzativi di competenza statale.

2.3.− Anche la terza censura, infine, sarebbe infondata, poiché le disposizioni in esame non porrebbero una limitazione alla produzione di energia, intervenendo a monte, nella fase del permesso di ricerca, fase che peraltro viene solo razionalizzata in coerenza con gli obiettivi posti in modo legittimo dal PAER.

3.− Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 3 maggio 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni già spese in ricorso, evidenziando, in particolare, che la sospensione delle procedure per il rilascio dei permessi di ricerca, da un lato, allunga il termine previsto dal legislatore statale per tali procedimenti e, dall’altro, impedisce il rispetto del termine fissato per quelli di rilascio della concessione di coltivazione.

4.− Con memoria del 9 maggio 2016 anche la Regione Toscana ha ribadito le argomentazioni già spese nell’atto di costituzione.

Ha poi aggiunto che la Giunta regionale, in applicazione delle disposizioni impugnate, in data 15 dicembre 2015, ha adottato la deliberazione n. 1229, con cui ha approvato l’Allegato A, contenente lo studio conoscitivo relativo ai dati necessari alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia, e l’Allegato B, che individua il numero di pozzi da assentire per raggiungere i quantitativi energetici fissati dallo Stato e i criteri per la loro corretta collocazione ambientale e territoriale.

La ricorrente ha poi evidenziato che, secondo lo studio riportato nell’Allegato A, nella Regione vi sarebbero, allo stato, impianti geotermoelettrici in grado di generare ulteriori 225 MW, quindi ben oltre i 113,7 MW necessari al raggiungimento nel 2020 dell’obiettivo imposto dal burden sharing.

Infine, secondo la Regione Toscana, la necessità (sottesa alle disposizioni impugnate) di contemperare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con quelle paesaggistiche e urbanistiche sarebbe espressamente contemplata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), nella parte in cui prevede la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonché degli atti di assenso per la realizzazione dei pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all’alta e alla media entalpia, fino all’intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale medesima.

Lamenta il ricorrente che le norme impugnate violino l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché si pongono in contrasto con il termine massimo di novanta giorni fissato, per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), disposizione, questa, recante un principio fondamentale nella materia, a riparto concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, poi − laddove si ritenga che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso si riferisca anche «al rilascio dell’intesa regionale» di cui all’art. 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), prevista per i permessi di ricerca per impianti pilota − le norme censurate violerebbero sotto altro profilo l’art. 117, terzo comma, Cost., «per invasione della competenza statale di principio» nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché il principio di leale collaborazione, perché determinerebbero l’automatica (seppur temporanea) inibizione dell’intesa medesima.

Infine, le norme censurate, incidendo negativamente, anche se a tempo, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, violerebbero l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e comunitari rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE.

2.− È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 17 del 2015.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i primi due commi dell’art. 1 citato:

− il comma 1 recita: «Al fine di assicurare l’installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione: a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire; b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio»;

− il comma 2 prevede che, «Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia».

Ciò di cui si duole il ricorrente è l’illegittimità della temporanea sospensione dei procedimenti, precetto, questo, recato dal solo comma 2. Nessuna effettiva doglianza risulta per contro rivolta al comma 1, che si limita a demandare alla Giunta regionale l’approvazione di una deliberazione volta a fissare il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire e i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio, con la conseguenza che in tale parte il ricorso è inammissibile per assenza di una qualsivoglia motivazione a supporto delle censure (ex multis, sentenze n. 218 e n. 82 del 2015; n. 259 del 2014).

3.− Con riferimento al residuo comma 2, deve essere esaminata la prima censura con cui il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

La disposizione in esame si porrebbe in contrasto con il termine massimo di novanta giorni fissato, per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003; disposizione, questa, recante un principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

3.1.− Essa non è fondata per inconferenza del parametro interposto invocato (sentenze n. 298 e n. 255 del 2013; n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010).

È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005)» (sentenza n. 364 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 189 del 2014, n. 192 del 2011 e n. 124 del 2010).

Si deve tuttavia convenire con la Regione resistente che la disposizione invocata dal ricorrente a parametro interposto, stante il suo inequivoco tenore letterale, regola il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi comprese le risorse geotermiche, non già il diverso procedimento volto al rilascio del permesso di ricerca di quest’ultime, cui si applica il più lungo (e non invocato) termine di duecentoquaranta giorni fissato dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

Lo stesso ricorrente, consapevole della diversità dell’ambito oggettivo e delle finalità dei due procedimenti, sostiene, al fine di corroborare la sua tesi, che in campo geotermico vi sarebbe una stretta connessione tra la disciplina della ricerca e quella della coltivazione delle risorse, «considerato che il permesso di ricerca integra un antecedente logico ed un presupposto giuridico per il rilascio della concessione di coltivazione».

Se tale connessione è incontrovertibile, ciò non toglie che i titoli in questione si ottengano all’esito di due diversi procedimenti, oggetto di differenti e specifiche disposizioni: il d.lgs. n. 22 del 2010, infatti, disciplina separatamente i procedimenti del permesso di ricerca (artt. 3-5) e della concessione di coltivazione (artt. 6-10), entrambi di competenza delle amministrazioni regionali (o degli enti da essi delegati).

3.2.− Infondata è anche la tesi, in nuce nell’atto introduttivo e sviluppata nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza pubblica, secondo cui la sospensione dei procedimenti volti al rilascio del permesso di ricerca comporterebbe un corrispondente ritardo nella definizione di quelli finalizzati al rilascio della concessione di coltivazione.

Si tratta, infatti, di un mero (ed eventuale) inconveniente di fatto inconferente a fronte della chiarita diversità dei due procedimenti.

4.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la seconda censura, lamenta che − laddove si ritenga che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso si riferisca anche «al rilascio dell’intesa regionale» di cui all’art. 3, comma 2-bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, prevista per i permessi di ricerca per impianti pilota − le norme censurate violerebbero sotto altro profilo l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi statali dettati nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché il principio di leale collaborazione, perché determinerebbero l’automatica (seppur temporanea) inibizione dell’intesa medesima.

4.1.− In via pregiudiziale, va rammentato che la prospettazione della censura in termini dubitativi nei giudizi in via principale non comporta l’inammissibilità delle questioni sollevate (sentenza n. 23 del 2014).

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma (sentenza n. 19 del 1956), è ammissibile anche quando la richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall’indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991)» (sentenza n. 62 del 2012), il quale ricorrente − a differenza del giudice rimettente nell’incidente di costituzionalità − non ha l’onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata.

4.2.− Nel merito la censura è tuttavia non fondata per erroneità del presupposto interpretativo.

Il comma 2 dell’art. 1 impugnato, in effetti, nel disporre che «sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all’alta ed alla media entalpia», potrebbe prima facie prestarsi all’interpretazione temuta dal Presidente del Consiglio dei ministri e quindi intendersi riferito anche agli atti di assenso regionali relativi agli impianti pilota di competenza statale.

Il preambolo della stessa legge regionale impugnata e gli artt. 15 e 16 del d.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) rendono tuttavia evidente che il riferimento della disposizione impugnata agli atti di assenso per pozzi esplorativi e agli atti preordinati va letto come richiamo, non già agli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti pilota di competenza statale, ma a quelli che devono essere richiesti dai titolari dei permessi di ricerca di competenza regionale.

Ed infatti, il primo − premessa la necessità di commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi, da un lato, all’esigenza di contenere i «rischi per la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati» e, dall’altro, alla necessità di rispettare gli impegni di potenza geotermoelettrica imposta dal burden sharing − afferma: «Il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell’espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, è subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso».

Gli artt. 15 e 16 citati, dal canto loro, nel regolamentare queste due fasi, prevedono che il titolare del permesso di ricerca debba munirsi di apposita “approvazione” e “autorizzazione”, rispettivamente, per l’esercizio delle indagini geo-fisiche e la successiva perforazione dei pozzi (esplorativi), ossia degli atti di assenso richiamati dalla disposizione impugnata.

5.− Con la terza censura il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la sospensione disposta dall’art. 1 impugnato, incidendo negativamente, anche se a tempo, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, comporti la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e comunitari rispettivamente fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle direttive 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE.

La censura è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato i parametri interposti, limitandosi ad un rinvio all’intero corpo di due direttive comunitarie e di un trattato internazionale (sentenze n. 251, n. 218 e n. 176 del 2015; n. 259, n. 23 e n. 11 del 2014; n. 41 del 2013; n. 199 del 2012; n. 105 del 2009; n. 120 del 2008 e n. 51 del 2006).

per questi motivi

La Corte Costituzionale

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma Cost., e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 maggio 2016.