Sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 40

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G.U. 12 marzo 2014, n. 12

Con la sentenza n. 40/2014, la Corte costituzionale ha ritenuto, inter alia, costituzionalmente illegittimo l’art. 12, co. 2 della l. della Provincia autonoma di Bolzano n. 22/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015-legge finanziaria 2013). La Corte ha riscontrato, tra l’altro, la violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. In particolare, la Corte ha sottolineato che sulla base del Patto di stabilità e degli altri vincoli di finanza pubblica derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli altri accordi in materia che obbligano l’Italia, il sindacato sui conti pubblici deve essere esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere demandato ai controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale.

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° – 6 marzo 2013 e depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1.

1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Espone il ricorrente che l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 e prevedono l’esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas metano liquido (GPL), nonché per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, l’art. 11-bis (rubricato «Corrispettivi per il servizio di esazione») secondo il quale l’assessore provinciale alle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonché il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica è assunto dalla Provincia.

Il comma 4, che inserisce il comma 5-quater nell’art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 , a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.

Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell’art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l’art. 21-quinquiesdecies della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l’anno 2012 al 9,5 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento.

Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota; alcune di esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti per l’anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, né sarebbero stati indicati i relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

1.2.– Lo Stato impugna poi l’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

Espone il ricorrente che l’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), inserendo nell’art. 1, relativo alla «Potestà regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), la seguente ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unità immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale».

Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell’art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), all’art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita l’IMU. In particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380, prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell’imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l’aliquota standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l’art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un’ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d’imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unità immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze […] di proprietà di imprese, nelle quali uno dei titolari dell’impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella sostanza un’agevolazione a favore di tutte le unità immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprietà di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell’impresa e dal suo nucleo familiare.

In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato.

1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Espone in proposito il ricorrente che l’art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), inserendo nell’art. 23 (recte: art. 24), prima dell’ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché l’art. 79 dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972. Espone in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), all’art. 148, prevede la disciplina dei controlli esterni sulla gestione degli enti locali ed all’art. 148-bis disciplina il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

In particolare, l’art. 148 prevede che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino la legittimità e la regolarità delle questioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

L’art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

La norma censurata, secondo il ricorrente, disponendo che l’organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, eserciti le funzioni di controllo di cui ai richiamati artt. 148 e 148-bis del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, contrasterebbe con la normativa statale richiamata, nonché con l’art. 79 dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige.

Al riguardo, si evidenzia da parte della difesa statale che i controlli previsti dalla citata norma statutaria sarebbero connessi ai compiti attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno, di provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento ai propri enti locali ed enti strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché di vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte dei predetti enti. In ogni caso, si prosegue, tali controlli non potrebbero considerarsi sostitutivi di quelli ordinariamente esercitati dalla Corte dei conti, considerato, peraltro, che le Province autonome dovranno, in ogni caso, dare notizia degli esiti dei propri controlli alla competente sezione della Corte dei conti medesima. A sostegno di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 1995, aveva evidenziato che le disposizioni contenute negli statuti speciali in materia di controlli non precludono che possa essere istituito dal legislatore un tipo di controllo che abbia ad oggetto l’attività amministrativa, considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che debba essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento.

La difesa statale richiama inoltre la sentenza n. 64 del 2005 che, nel sancire l’eliminazione dei controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali a seguito dell’abrogazione del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130 Cost., non aveva escluso la persistente legittimità dell’attività di controllo esercitata dalla Corte dei conti, ed anche la sentenza n. 267 de1 2006, che aveva sancito che il controllo sulla gestione costituisce un controllo successivo ed esterno all’Amministrazione.

Espone il ricorrente che l’estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo “statale” della finanza pubblica riflessa dall’art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell’ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello “Stato – comunità”, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Tale impostazione avrebbe peraltro assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, tra cui, in particolare, l’obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. In tale contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l’equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserirebbe, secondo il ricorrente, il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti, il cui compito è di verificare, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

Pertanto, conclude il patrocinio dello Stato, l’articolo 12, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto eccederebbe dalle competenze statutarie di cui agli artt. 8, 9 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., ed estesa, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Provincia, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Rammenta in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni e Province ad autonomia ordinaria in base all’art. 119 Cost., si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nell’esercizio della propria autonomia finanziaria.

1.4.– Lo Stato impugna infine l’art. 23, commi 2 e 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 denunciandone la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.

Tale norma modifica la legge provinciale 2 dicembre 1985, n.16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone).

In particolare, il comma 2 dell’articolo censurato, prevede che l’assessore provinciale, competente in materia di trasporto di passeggeri su strada e rotaia, «[…] è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi di trasporto dell’impresa incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio».

Il successivo comma 10 dell’art. 23 aggiunge un comma all’art. 16 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi.

Osserva il ricorrente che le predette disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio e conseguentemente non fornirebbero contezza dell’importo che l’assessore provinciale potrà corrispondere. Tali norme sarebbero pertanto suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati, per i quali non è indicata alcuna copertura finanziaria.

Per tali motivi, secondo il ricorrente, l’art. 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potestà legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale.

2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano.

2.1.– La resistente, in ordine all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, con il quale è stata inserita, dopo la lettera h) del comma 1 dell’art. 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell’ambito dell’imposta municipale propria – IMU – e disposizioni sul catasto), la lettera i), eccepisce la cessata materia del contendere.

2.2.– Sulla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., la Provincia autonoma osserva che i commi 1 e 2 dell’art. 1 di detta legge avrebbe semplicemente reso uniformi le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 9 del 1998, laddove in taluni casi veniva utilizzata la parola «veicolo» e in altri la parola «autoveicolo». La nuova formulazione di tali disposizioni costituirebbe, dunque, una modifica meramente formale, volta al mero miglioramento lessicale del testo. Inoltre, dal punto di vista finanziario, prosegue la resistente, la modifica introdotta non svolgerebbe alcun effetto, in quanto i motoveicoli, categoria inclusa nei veicoli assieme agli autoveicoli, non sono possibili destinatari delle agevolazioni, per la semplice ragione che non risultano ancora in circolazione motoveicoli a metano, GPL, ibridi e tantomeno ad idrogeno.

2.3.– Quanto all’art. 1, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia autonoma evidenzia che si tratterebbe di una minore entrata di circa 600.000 euro annui, della quale sarebbe stato tenuto conto nel bilancio per l’anno finanziario 2013 approvato con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2013 e bilancio triennale 2013-2015), dove all’unità previsionale di base n. 112 è previsto un aumento di gettito pari a 5,5 milioni di euro rispetto all’anno finanziario 2012 e quindi tale minore entrata troverebbe copertura nel maggior gettito previsto.

2.4.– Con riguardo al comma 4 dell’impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la resistente rammenta che eventuali esenzioni o riduzioni dell’aliquota speciale dell’IRAP da parte delle Province autonome sono consentite dalla modifica dell’art. 73 dello statuto d’autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010 (sentenza n. 357 del 2010) e, comunque, precisa la Provincia autonoma di Bolzano, di tale minore entrata sarebbe stato debitamente tenuto conto nella legge di bilancio (è richiamata la relazione accompagnatoria al disegno di legge provinciale laddove la minore entrata è stata stimata in circa euro 1.100.000,00 a carico del bilancio 2013, ed è stata altresì indicata la copertura della minore entrata, individuandola nella minore spesa per contributi alle strutture in questione).

2.5.– Con riguardo al comma 5 dell’impugnato art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, si evidenzia che esso non introdurrebbe agevolazioni per soggetti già contribuenti sul territorio provinciale.

Quindi, secondo la resistente, tale disposizione non potrebbe produrre perdite di gettito rispetto agli esercizi precedenti ma, verosimilmente, un maggior gettito dovuto all’insediamento di nuove spese nel territorio provinciale. Parimenti, secondo la Provincia autonoma, anche per i «buoni per la conciliazione famiglia e lavoro», erogabili da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, la relazione al disegno di legge relativo alla finanziaria ha previsto che la modifica introdotta non produca effetti stimabili sul bilancio 2013.

2.6.– Infine, con riferimento al comma 6 dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, evidenzia la resistente che la riduzione di gettito derivante dalla fissazione dell’aliquota al 9 per cento è stimata in euro 400.000,00 circa. Tale importo, si prosegue, sarebbe ampiamente compensato dall’aumento di gettito del tributo in questione, registrato già nel corso del 2012 e ritenuto costante per il 2013; quindi, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, le predette disposizioni troverebbero comunque la loro copertura nella previsione delle maggiori entrate, giusta la legge di bilancio approvata con legge provinciale n. 23 del 2012

2.7.– Con riguardo all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, la Provincia espone che l’art. 11-bis (rubricato «Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano») del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) così come inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, prevede espressamente che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Anche il d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce all’art. 1, comma 2, che le disposizioni del medesimo testo unico non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Sulla base di questa premessa, secondo la Provincia autonoma, si dovrebbe escludere in linea principio che le nuove disposizioni si applichino direttamente in Provincia di Bolzano e che comunque spetti alla Provincia autonoma di Bolzano adeguare le proprie disposizioni a tali novità legislative.

Con l’art. 12, comma 3, della legge n. 22 del 2012 la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe quindi dato unicamente attuazione alle novità derivanti dal predetto decreto-legge affidando all’organismo di valutazione, istituito presso la Direzione generale della Provincia, le funzioni di controllo attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi.

Nel caso di specie, trattasi, da un lato, di un controllo esterno sugli enti locali da parte della Corte dei conti (art. 148, comma 1) e del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 148, comma 2) con eventuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 148, comma 4) e, dall’altro lato, del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 148-bis) con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali con obbligo di trasmissione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (art. 148-bis, comma 3).

Si tratterebbe quindi, secondo la resistente, di una peculiare procedura di controllo ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

In proposito, la Provincia autonoma di Bolzano espone che essa è dotata, tra l’altro, di autonomia finanziaria ai sensi delle disposizioni comprese nel Titolo VI dello statuto speciale e che, nel quadro delle regole relative a tale autonomia, l’art. 79 regola in modo esaustivo i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e gli artt. 80 e 81 attribuiscono alla Provincia competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. A sua volta, si prosegue, il Titolo VII dello statuto speciale disciplina i rapporti fra Stato, Regione e Provincia. Ne deriverebbe, secondo tale prospettazione, che la materia dei controlli statali sugli enti locali dovrebbe ritenersi rientrare in tale Titolo, e che quindi l’integrazione e l’attuazione delle norme statutarie potrà essere compiuta solo dalle norme di attuazione adottate ai sensi dell’art. 107 dello statuto. Per quel che riguarda i controlli della Corte dei conti, la Provincia autonoma richiama in particolare il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti). Inoltre, la Provincia autonoma evidenzia che i controlli che gli organi statali possono svolgere sulla Provincia autonoma di Bolzano (e sugli enti locali in essa compresi) sono regolati dalle norme di attuazione, in particolare dal d.P.R. n. 305 del 1988: infatti, l’art. 2, comma 1, di tale decreto dispone che «il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento»; l’art. 6 stabilisce che «per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell’attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l’esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l’ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti».

In base al comma 2, «Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati», ed il comma 3 dispone che «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili».

Il comma 3-bis stabilisce poi che, «In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

In base al comma 3-ter, «La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

L’art. 10 del d.P.R. n. 305 del 1988, infine, disciplina il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e di quello delle Province di Trento e di Bolzano, ad opera delle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige.

Da tutto quanto sopra esposto si dovrebbe dedurre, secondo la Provincia autonoma, che le norme di attuazione ammettono un solo controllo statale in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, costituito dal controllo sulla gestione in senso stretto, dato che l’art. 6, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988 precisa che: «il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili», ed il comma l rinvia alle leggi statali per lo svolgimento di tale controllo e non per l’individuazione di ulteriori controlli.

Inoltre, prosegue la resistente, dall’art. 6 risulta anche che il controllo sulla finanza degli enti locali è affidato alla Provincia dall’art. 79, comma 3, ultimo periodo, dello statuto e dalle stesse norme di attuazione, e che ulteriori controlli sulla «regolare gestione finanziaria», con funzione collaborativa, possono essere richiesti dalle Province, ma – si obietta – certo non imposti dallo Stato.

Il d.P.R. n. 305 del 1988, secondo la resistente, detterebbe in sostanza una disciplina completa dei controlli della Corte dei conti nella Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto della particolare autonomia finanziaria configurata dall’art. 79 dello statuto speciale e dalla struttura della relazioni tra lo Stato e la Provincia.

L’integrazione di tale disciplina non potrebbe avvenire pertanto che con ulteriori norme di attuazione, emanate con l’apposita procedura in commissione paritetica, e non unilateralmente, ad opera del legislatore statale.

In merito, secondo la Provincia autonoma, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2006, invocata dalla difesa dello Stato, avrebbe in realtà confermato che la disciplina dei controlli statali sulle Regioni a statuto speciale è riservata alle norme di attuazione.

Tanto sarebbe poi stato ulteriormente ribadito, si prosegue, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il cui art. 20 stabilisce che «1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [Regioni] e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle re­lative norme di attuazione. 2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1». Tale disposizione confermerebbe quindi, secondo la Provincia autonoma, che l’unico controllo possibile sulle Regioni è quello di gestione e che, per le Regioni a statuto speciale, la materia spetta alle norme di attuazione.

Espone inoltre la resistente che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritenuto comunque opportuno adeguarsi ai principi ricavabili dalle disposizioni di cui agli artt. 148 e 148-bis senza attendere l’emanazione di nuove norme di attuazione, ma ovviamente assegnando ad un proprio organo indipendente il controllo sugli enti locali.

In proposito, secondo la Provincia autonoma, se si interpretassero diversamente le due predette norme, esse dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime, in quanto introdurrebbero un controllo di regolarità finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto dalle norme di attuazione, facendo derivare dal nuovo controllo obblighi di regolarizzazione e sanzioni. Tale controllo non avrebbe affatto carattere collaborativo e non sarebbe finalizzato a portare determinate situazioni nella consapevolezza della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questa istituisca i rimedi che autonomamente individua, ma sarebbe un controllo dal cui esercizio deriverebbero effetti giuridici vincolanti e, in ipotesi di non attuazione delle correzioni così divenute obbligatorie, specifiche misure sanzionatorie. Sarebbe, quindi, un controllo dal quale deriverebbe una precisa limitazione giuridica dell’autonomia costituzionale garantita alla Provincia, mentre proprio la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale sono dominati dal principio dell’accordo, che mancherebbe del tutto nel caso specifico.

Osserva ulteriormente la Provincia autonoma di Bolzano che l’art. 148 sopra menzionato introduce anche la possibilità di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, da parte del competente Ministero anche attraverso le rilevazioni tramite il SIOPE.

Il SIOPE è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche; esso nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ISTAT, in attuazione dall’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ed è disciplinato dall’art. 14, commi da 6 ad 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dunque, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l’art. 148 del d.lgs. n. 267 del 2000 renderebbe applicabili anche nei confronti degli enti locali siti nella Provincia autonoma di Bolzano verifiche ministeriali «sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Invece, evidenzia la resistente, l’art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, richiamato dalla nuova disposizione, prevede «verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e pertanto si dovrebbe convenire che anche sotto tale angolo visuale tale disposizione non potrebbe obbligare direttamente la Provincia autonoma di Bolzano.

In conclusione, secondo la resistente, le disposizioni di cui agli articoli 148 e 148-bis, nella parte in cui attribuiscono ai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali della Corte dei conti, in relazione agli enti locali provinciali, poteri di controllo al di là di quanto consentito dallo statuto e dalle norme di attuazione sarebbero in ogni caso illegittimi, qualora fossero intesi nel senso che tali poteri spetterebbero unicamente a tali organi ed alla Provincia autonoma di Bolzano fosse preclusa la disciplina di questi ulteriori poteri di controllo ed ispettivi.

La Provincia autonoma di Bolzano rammenta, inoltre, che l’art. 79, comma 3, dello statuto d’autonomia dispone che, «Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali […]», aggiungendo che «Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale» e che «Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». In attuazione di tali norme, l’art. 6, comma 3-bis, del d.P.R. n. 305 del 1988 stabilisce che «sono esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli è data notizia alla competente sezione della Corte dei conti».

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe dunque chiaro che, in base allo statuto e alle norme di attuazione, spetterebbe alla Provincia la vigilanza finanziaria sugli enti locali siti nella Provincia di Bolzano e quindi legittimamente il legislatore provin­ciale avrebbe affidato i relativi compiti all’Organismo di valutazione.

Sottolinea inoltre la resistente che tale potere di vigilanza si collega alla generale competenza provinciale in materia di «finanza locale» (art. 80 dello Statuto) e al fatto che è la Provincia che fornisce ai Comuni «idonei mezzi finanziari» (art. 81 dello statuto). In base all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), «le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato […] sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano»; inoltre, «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché le procedure per l’attività contrattuale».

La Provincia autonoma evidenzia altresì che il controllo di cui agli artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha carattere meramente collaborativo, dato che «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione» (art. 148, comma 4) e che «Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria» (art. 148-bis, comma 3).

Al contrario, secondo la Provincia autonoma, l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 escluderebbe che, «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome» la legge statale possa attribuire «agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

In definitiva, secondo la Provincia autonoma di Bolzano l’applicazione diretta agli enti locali della Provincia di Bolzano delle precitate disposizioni sarebbe in ogni caso illegittima, sia in quanto non si tratta di controlli collaborativi, ma di controlli che esprimono un potere statale di supremazia sugli enti locali, non previsti né ammessi dallo statuto e dalle norme di attuazione, sia in quanto, in precisa e palese contraddizione con lo statuto e le norme di attuazione, istituiscono un potere di controllo sugli enti locali parallelo e concorrente rispetto a quello che è espressamente attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano. E sarebbe quindi per tali motivi, ovvero per evitare qualsiasi duplicazione di controlli, che la Provincia autonoma di Bolzano ha attribuito, in attuazione della potestà legislativa primaria della Provincia in materia di «organizzazione interna», che comprende la potestà di regolare il bilancio provinciale e le verifiche contabili, le funzioni predette al proprio organismo indipendente di valutazione.

2.8.– Con riguardo infine alla censura dei commi 2 e 10 dell’art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 per asserita mancata copertura finanziaria, la Provincia autonoma osserva che la disposizione impugnata avrebbe in realtà introdotto un limite preciso alle eventuali spese per i servizi autorizzati, cioè un limite massimo di corrispettivo non esistente nella disciplina previgente, ed esso quindi rispetterebbe pertanto pienamente l’art. 81, quarto comma, Cost. Evidenzia in proposito che l’importo massimo del 70 per cento viene valutato sulla base di un preventivo presentato dai richiedenti l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata. La spesa riconosciuta ammissibile è individuata sulla base del percorso chilometrico e di un dettagliato preventivo di spesa; inoltre la copertura finanziaria degli eventuali contributi da riconoscere è indicata dalla disponibilità del capitolo n. 12100.20 del piano di gestione del bilancio provinciale approvato con legge provinciale n. 23 del 2012. Quindi, qualora si dovesse raggiungere per i servizi autorizzati il limite massimo ivi previsto l’assessore provinciale non potrebbe più autorizzare nuovi servizi, in quanto non coperti.

Comunque sia, prosegue la resistente, in ottemperanza all’art. 2 della legge prov. Bolzano n. 17 del 1993, la Provincia dovrà provvedere a definire i criteri per l’attribuzione dei contributi di cui sopra. In ogni caso, la resistente evidenzia che si tratta di un contributo senza imposizioni di obblighi di servizio e senza obblighi per l’amministrazione di concederlo, rientrante quindi nell’ampia discrezionalità amministrativa.

Simile argomento, secondo la Provincia autonoma, dovrebbe valere anche per il comma 2 dell’art. 13 della legge prov. Bolzano n. 16 del 1985, aggiunto dal comma 10 dell’art. 23 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. La norma ha introdotto un limite nel conteggio dei chilometri di trasferimento ai fini del calcolo del contributo d’esercizio. Secondo la Provincia autonoma, a tanto si sarebbe addivenuti – in un’ottica di risparmio per l’amministrazione pubblica – provvedendo quindi a limitare al 12 per cento (servizio extraurbano) ed al 6 per cento (servizio urbano) gli effettivi chilometri di servizio percorsi da conteggiarsi per il calcolo del contributo ordinario di esercizio. Si tratterebbe, quindi, di un contributo per obblighi di servizio pubblico la cui copertura finanziaria sarebbe comunque data dalla disponibilità del capitolo n. 12100.05 del piano di gestione del bilancio provinciale.

Al riguardo, la Provincia autonoma evidenzia che sino ad oggi, sulla base dell’art. 17 della legge provinciale n. 16 del 1985, anche i chilometri di trasferimento (ove i mezzi adibiti viaggiavano senza passeggeri) erano rimborsati al 100 per cento.

Conclude, quindi, la Provincia autonoma osservando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per asserita mancata copertura finanziaria delle due norme censurate comporterebbe proprio l’effetto contrario a quello voluto dal legislatore provinciale, e cioè un aumento di spesa.

3.– Successivamente lo Stato, con atto del 6 giugno 2013, depositato in data 3 settembre 2013, ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 2, comma 1, della legge prov. n. 22 del 2012, in quanto tale norma è stata abrogata dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia con delibera del 21 giugno 2013, depositata in data 24 luglio 2013.

4.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, lo Stato, con atto del 27 novembre 2013, depositato in data 10 dicembre 2013, ha rinunciato anche all’impugnazione degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia con delibera del 9 dicembre 2013, depositata in data 23 dicembre 2013.

5.– Con memoria depositata in data 24 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne quella relativa all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni. In tale memoria il ricorrente si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

6.– Nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha rammentato ulteriormente che spetterebbe alla medesima disciplinare i controlli sugli enti locali in quanto la materia della «finanza locale» sarebbe devoluta alla competenza concorrente della Provincia ai sensi dell’art. 80 dello statuto, come anche confermato dall’art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1; 12; 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013), in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, 9 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– L’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 – che aveva previsto il riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposta municipale unica (IMU) per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale – è stato abrogato dall’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci” e di altre leggi provinciali). Per l’effetto il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia alla relativa impugnazione, seguita da accettazione da parte della Provincia.

1.2.– Con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e della legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3), sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 5-ter, 6-bis e comma 2-bis – tutti contenenti disposizioni per la copertura delle spese ivi previste – all’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, nonché il comma 2-bis all’art. 23 della medesima legge provinciale.

In relazione a tali sopravvenienze, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione anche degli artt. 1, commi da 1 a 6, e 23, comma 2. La Provincia autonoma di Bolzano ha accettato tale ulteriore rinuncia.

1.3.– Con la memoria depositata il 24 dicembre 2013 il ricorrente ha confermato la rinuncia a tutte le questioni, tranne che a quella relativa all’art. 12, in relazione alla quale ha svolto ulteriori considerazioni.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato tra le norme per le quali manifestava la volontà di rinunciare il comma 10 dell’art. 23, sicché residua la relativa questione.

1.4.– L’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), sostituendo l’art. 3 ed inserendo nell’art. 24, comma 1, prima dell’ultimo periodo, il seguente: «Esso esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». In tal modo i controlli previsti negli artt. 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – cosiddetto testo unico enti locali (TUEL) – sono stati attribuiti all’«Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», istituito presso la Direzione generale della Provincia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che l’art. 148 del TUEL prevede che siano le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. Ricorda inoltre che il successivo art. 148-bis, a sua volta, prevede che le stesse sezioni regionali della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Secondo il ricorrente, la Provincia autonoma di Bolzano, attribuendo tali controlli al proprio «Organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli», avrebbe sottratto le suddette competenze alla Corte dei conti, in violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 8, 9 e 79, dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il legislatore provinciale avrebbe esorbitato dalla competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica» – prevista per le Regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spettante alla Provincia autonoma di Bolzano quale forma di autonomia più ampia. Nella memoria depositata in data 24 dicembre 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri si richiama inoltre a quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60 del 2013.

1.5.– L’art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16 (Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone), aggiungendo, dopo il comma 1 dell’art. 16, il seguente comma: «2. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all’articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali».

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, riferendosi sia al comma 2 che al comma 10 dell’art. 23, lamenta che le citate disposizioni provinciali non prevedrebbero alcun limite al costo del servizio, con la conseguenza che sarebbero suscettibili di comportare maggiori oneri, senza quantificazione ed indicazione di alcuna copertura finanziaria.

2 – In via preliminare deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 2, comma 1 e 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3.– La questione dell’art. 23, comma 10, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non motiva l’eccepita illegittimità costituzionale.

4.– Con riguardo all’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, occorre precisare che, conformemente alla relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, cui rinvia la delibera ad impugnare, le censure sono argomentate solo nei confronti del comma 2. Poiché la delibera ad impugnare, stante la natura politica del ricorso (sentenza n. 278 del 2010), delimita l’oggetto del giudizio e determina in modo inderogabile l’ambito in cui l’Avvocatura dello Stato è chiamata ad esercitare la relativa difesa tecnica (ex plurimis, sentenza n. 149 del 2012), deve ritenersi che in concreto l’oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sia circoscritto al citato comma 2.

Tale disposizione stabilisce che l’organismo di valutazione previsto dall’art. 24 della legge prov. Bolzano n. 10 del 1992, e successive modifiche, «esercita altresì le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi».

4.1.– Ciò premesso, le questioni sollevate nei confronti dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», ed agli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale sono fondate.

L’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 definisce espressamente il sindacato sui bilanci degli enti locali come controllo finanziario di legittimità e regolarità, mentre l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 recita «1. Le sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente. 3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Dal combinato dell’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 e delle richiamate disposizioni del TUEL emerge che la norma impugnata trasferisce – per quel che riguarda gli enti locali del territorio provinciale – le competenze assegnate dal TUEL alla Corte dei conti ad un proprio organismo di valutazione, modificando ratione loci una funzione di controllo assegnata dalla legge statale alla magistratura contabile. In tal modo la Provincia ritiene di avere esercitato una propria competenza sulla base degli artt. 79, 80 e 81 dello statuto speciale.

4.2.– Questa Corte ha già precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo affidato alla Corte dei conti, «in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello “Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garante del rispetto] dell’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica […] riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 267 del 2006).

La coesistenza di competenze parallele della Corte dei conti e degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto – come di seguito meglio precisato – che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili e neppure che la Provincia autonoma sia titolare di una potestà legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione.

Innanzitutto, le due tipologie di sindacato attribuite alla Corte dei conti ed alla Provincia autonoma di Bolzano sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati; che nel primo caso riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella provinciale.

4.3.– La diversità finalistica e morfologica tra i controlli in materia finanziaria, di cui possono essere intestatarie le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e quelli spettanti alla Corte dei conti rende opportuno un richiamo circa i vigenti rapporti tra la disciplina del patto di stabilità esterno e quello interno, e – più in generale – tra i vincoli finanziari concordati dall’Italia in ambito comunitario ed i criteri attraverso cui lo Stato ripartisce la portata delle restrizioni tra gli enti del settore pubblico allargato, in primis quelli territoriali. Infatti, è proprio con riguardo alle complesse relazioni finanziarie nascenti da tali obblighi che si pongono in regime di strumentalità le disposizioni contenute nell’art. 148, comma 1, e nell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, come rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012.

Il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l’Italia nei confronti dell’Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull’Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.

Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest’ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell’obiettivo stabilito in sede comunitaria.

I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.

Dunque, tale tipo di sindacato, che la norma impugnata vorrebbe concentrare nella sfera di attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano, è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale.

Per la sua intrinseca finalità questo tipo di verifica non può essere affidato ad un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti. Questi ultimi trascendono l’ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa.

4.4.– Al riguardo, non è fondata l’eccezione della Provincia autonoma, secondo cui la materia sarebbe dominata – per quel che concerne le autonomie speciali – dal principio dell’accordo, che nel caso di specie mancherebbe completamente. È vero, invece, che la disciplina statale, debitamente integrata da specifici accordi con le autonomie speciali, costituisce parametro normativo per la nuova tipologia di controlli nei confronti degli enti locali, che il legislatore nazionale ha assegnato alla Corte dei conti a far data dall’esercizio 2006.

La Provincia autonoma confonde la disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali – profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia (ex multis, sentenza n. 425 del 2004) – con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012 e n. 267 del 2006).

Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale (sentenza n. 39 del 2014), è conseguentemente fuor di dubbio che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale.

Dunque, gli accordi con le Regioni a statuto speciale, riguardando le peculiari modalità di attuazione dei vincoli comunitari e nazionali nell’ambito del territorio provinciale e regionale, assumono sotto tale profilo carattere di parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti subregionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati, mentre non possono riguardare la disciplina del sindacato sulla gestione finanziaria degli enti locali, che deve essere uniforme, neutro ed imparziale nell’intero territorio nazionale e che – in ragione di tale esigenza – è stato assegnato alla Corte dei conti.

4.5.– Ciò non vuol dire che, pur nella loro teleologica diversità, i controlli della Corte dei conti e quelli regionali non possano essere funzionalmente collegati. In tale prospettiva risulta perfettamente coerente la stessa impostazione dell’art. 79, terzo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, invocato dalla resistente a sostegno della propria tesi.

Detta disposizione prevede che: «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell’economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall’anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti».

È evidente il collegamento funzionale di tale norma con il controllo assegnato dal legislatore statale alla Corte dei conti: essa prevede che gli esiti del controllo della Regione e delle Province autonome finalizzato al coordinamento territoriale siano comunicati alle competenti sezioni della Corte dei conti, al fine di integrare in modo appropriato l’istruttoria di quest’ultima, necessaria per esercitare il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, a sua volta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali sui bilanci degli enti pubblici operanti nell’intero territorio nazionale.

Dunque, lo statuto non attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano una competenza diretta di controllo di legittimità e regolarità sui conti degli enti locali, ma collega le sue attribuzioni in materia di sindacato sulla gestione e sulla finanza locale a quelle demandate alla Corte dei conti, in tal modo indirettamente riconoscendone l’alterità.

4.6.– In questa prospettiva non ha fondamento neppure l’ulteriore eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, secondo cui l’intestazione alla Corte dei conti di un tipo di sindacato come quello degli artt. 148, comma 1, e 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 non sarebbe compatibile con la particolare autonomia riconosciuta dalle norme costituzionali e dallo statuto e con la natura collaborativa del controllo della Corte dei conti.

Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014).

In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l’esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)

4.7.– Dunque, l’art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 viola gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8, 9 e 79 dello statuto speciale e deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto sottrae – per acquisirlo alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria – alla Corte dei conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto – in detto ambito provinciale – dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, alla cui attuazione detti enti concorrono.

Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate nei confronti dell’art. 12 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 in riferimento all’art. 97 Cost.

per questi motivi

La Corte Costituzionale

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – legge finanziaria 2013);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell’art. 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.