Sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 2012, n. 31

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G.U. 29 febbraio 2012, n. 9

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.), consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, senza che il giudice possa valutare l’interesse del minore nel caso concreto, come impone la tutela dei diritti del fanciullo predisposta nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento italiano.

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M.L.F. con ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di De Rui Laura, nella qualità di curatore speciale della minore M.N., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Marilisa D’Amico e, in giudizio in proprio, Laura De Rui nella qualità di curatore speciale della minore M.N., per la parte civile, e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 31 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede «l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.».

2.— Il rimettente premette di essere chiamato a celebrare un processo a carico di M.L.F., imputata del reato previsto e punito dall’articolo 567, secondo comma, cod. pen., «per avere alterato lo stato civile della figlia neonata M.N. nella formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio con E.N.S.».

Il collegio dà atto che, nella fase degli atti preliminari, la persona offesa minorenne M.N., tramite curatore speciale, si è ritualmente costituita parte civile. Nel corso del dibattimento la difesa di quest’ultima ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra indicati, illustrandola con due memorie.

In punto di rilevanza il tribunale rimarca che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, perché in caso di condanna si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale. Invero, il tenore della norma non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalità nell’applicare la citata pena accessoria.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, ai sensi dell’art. 2 Cost., la Repubblica garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e non si potrebbe dubitare che tra i diritti inviolabili del fanciullo vi sia quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.

Ciò discenderebbe, in primo luogo, dagli artt. 30 e 31 Cost. e dall’art. 147 del codice civile, ma anche da una serie di norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

L’art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al bambino il diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da essi, mentre il successivo art. 8 obbliga gli Stati a preservare le relazioni familiari del fanciullo, sempre fermo restando il suo interesse superiore (art. 3), a tutela del quale è possibile adottare provvedimenti di allontanamento o di ablazione della potestà genitoriale.

Il collegio, inoltre, ritiene evidente che, proprio per tutelare i preminenti interessi del minore, gli eventuali provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale devono essere adottati caso per caso, all’esito dell’attento esame di tutte le peculiarità della fattispecie, al fine di stabilire se quei provvedimenti corrispondano effettivamente al preminente interesse del minore stesso. Ciò escluderebbe, ad avviso del rimettente, che la perdita della potestà genitoriale possa essere comminata in via del tutto automatica a seguito di una condanna per il delitto di alterazione di stato, reato che – a differenza di quello di cui all’art. 609-bis cod. pen. – non è di per sé sintomatico di una generalizzata pericolosità del genitore.

Viceversa, il denunciato art. 569 cod. pen. prevede, secondo il rimettente, un automatismo de iure che escluderebbe qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice circa l’interesse del minore nel caso concreto e violerebbe, quindi, gli evidenziati parametri costituzionali.

Il tribunale non ignora che la Corte costituzionale si è già espressa sulla questione con l’ordinanza n. 723 del 1988, dichiarando la questione stessa manifestamente infondata ed affermando che, in caso di decadenza dei genitori, i diritti dei minori non sono pregiudicati in senso assoluto, perché la legge disciplina l’esercizio dei relativi compiti ad opera di terzi.

Tuttavia, poiché l’interesse primario del figlio è quello di crescere ed essere educato all’interno della famiglia naturale, si dovrebbe porre in evidenza che occorre un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto, ben potendo risultare irragionevole e, quindi, in contrasto con l’art. 3 Cost., l’applicazione automatica della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale a seguito di condotte (in ipotesi) ispirate proprio da una finalità di tutela del figlio, a causa di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dall’altro genitore.

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2003, è intervenuta sull’art. 222 cod. pen., che imponeva l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario in caso di proscioglimento per infermità psichica. In detta decisione la Corte ha affermato l’irragionevolezza di una norma «che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un’unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze».

Il rimettente prosegue osservando che l’irragionevolezza dell’automatismo in questione emerge anche ove si consideri che i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., sono adottati all’esito di approfondita analisi della situazione, «solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà».

Infine, ad avviso del rimettente, detta applicazione automatica della pena accessoria della potestà genitoriale si porrebbe in contrasto anche con l’art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Sotto tale profilo, qualora il delitto di alterazione di stato commesso da un genitore sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio dai pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore, non si vede quale utile rieducazione possa ricavare il condannato dalla propria decadenza genitoriale. Ciò confermerebbe l’esigenza di un vaglio caso per caso circa l’opportunità di applicare al genitore, condannato per il delitto di cui all’art. 567 cod. pen., la pena accessoria di cui al successivo art. 569, prevista in via automatica e necessaria.

3.— Con atto depositato in data 31 luglio 2011 si è costituita in giudizio l’avvocato Laura De Rui, nella qualità di curatore speciale della minore M.N., rappresentata e difesa dalla detta professionista e da altro legale.

Richiamato il contenuto dell’ordinanza di rimessione, la parte privata espone che il caso concreto, in riferimento al quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, concerne una signora coniugata, con marito detenuto, che, dopo aver dato alla luce una bambina, aveva dichiarato che essa era figlia naturale, omettendo di dire che la piccola era stata concepita in costanza di matrimonio. Il padre, due mesi dopo la nascita della bambina, terminata la detenzione, si era recato presso gli uffici anagrafici del Comune di Milano per perfezionare il riconoscimento della figlia; in quella sede era emerso, però, che la signora aveva falsificato lo stato della bambina, non avendone dichiarato lo stato di figlia legittima.

I responsabili dell’ufficio, dunque, avevano inoltrato alla Procura della Repubblica una segnalazione contenente una breve descrizione dei fatti, che avevano condotto all’avvio del procedimento penale.

La persona offesa dal reato era individuata nella bambina, costituitasi parte civile attraverso il curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 77 del codice di procedura penale.

In punto di diritto, la deducente osserva che, qualora l’imputata fosse dichiarata colpevole per il reato ascrittole, perderebbe automaticamente la potestà sulla figlia, benché la bambina in questi anni abbia sviluppato un solido rapporto relazionale e affettivo con la madre. In punto di rilevanza essa, poi, osserva che il giudizio penale in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della medesima questione di costituzionalità.

Nel caso di sentenza di condanna, prosegue la parte privata, il tribunale si troverebbe a dovere applicare la sanzione accessoria prevista dall’art. 569 cod. pen. in forza della sua automaticità, come desumibile sia dal tenore letterale della norma sia dalla costante giurisprudenza in materia. Inoltre, essa osserva che il tribunale non ha pronunciato alcuna sentenza, né di assoluzione, né di condanna, sicché la questione non potrebbe dirsi tardiva (sono richiamate varie sentenze di questa Corte).

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, con riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., la parte privata osserva che detta norma, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali dell’individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti dei minori. Tali diritti, peraltro, sarebbero tutelati anche da altre disposizioni costituzionali, ovvero dagli artt. 3, 29 e 30 Cost., nonché dall’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo che impegna gli Stati parti di essa a rispettare il diritto dei minori alla propria identità, compresi la nazionalità, il nome, le relazioni familiari, nonché dall’art. 3. Cost., il quale impone che, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, sia considerato il preminente interesse di questi ultimi. Viene anche in rilievo la Convezione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77), che riconosce il diritto per i bambini di rappresentanza e di ascolto nei procedimenti che sono idonei a incidere sui loro diritti.

In particolare, con riferimento alle relazioni familiari la parte privata rileva come la famiglia sia la formazione per eccellenza in cui il minore può svolgere la propria personalità. È, infatti, soprattutto all’interno di questa formazione sociale che si dispiega l’attuazione dei doveri costituzionali imposti ai genitori quali l’istruzione, l’educazione e il mantenimento, che necessitano per il loro adempimento di uno strumento quale la potestà genitoriale. Si comprenderebbe, allora, come qualsiasi provvedimento idoneo a incidere sulla potestà genitoriale possa avere delle ripercussioni nell’assolvimento di quei doveri costituzionalmente imposti nei confronti e a tutela del minore. Simili provvedimenti, quale quello della decadenza dalla potestà genitoriale, potrebbero giustificarsi soltanto là dove si possa rintracciare una motivazione che renda ragionevole il sacrificio della tutela dei diritti del minore.

Ebbene, la disposizione censurata non consentirebbe al giudice di valutare la corrispondenza tra la decadenza dalla potestà genitoriale e i diritti e gli interessi del minore, così negando ogni possibilità di effettuare un diverso bilanciamento tra diritti di quest’ultimo ed esigenze punitive per i genitori.

Inoltre, la parte privata osserva che le disposizioni di cui agli artt. 330 e seguenti cod. civ. fanno propria una prospettiva diversa e non rigida, prevedendo che il giudice «può pronunziare la decadenza dalla potestà» quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri nei confronti dei figli (art. 330 cod. civ.) e che egli «può reintegrare nella potestà il genitore» quando vengono a cessare le ragioni per cui la stessa era stata disposta (art. 332 cod. civ.).

Nel caso di specie, per quanto concerne la sussistenza della violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza dell’automatismo denunziato, la parte privata richiama numerose sentenze della Corte costituzionale. In particolare, essa osserva come dall’analisi di queste sentenze emerga che previsioni normative rigide, volte ad escludere la possibilità, da parte del giudice, di effettuare un bilanciamento tra diritti nel caso concreto, siano state dichiarate costituzionalmente illegittime.

Al riguardo, essa menziona le sentenze attraverso le quali la Corte è intervenuta a correggere o ad eliminare automatismi sul piano sanzionatorio. Questa necessaria valutazione delle circostanze concrete con riferimento alla condotta dell’imputato o del condannato si spiega in relazione alla funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Al riguardo, richiama la sentenza n. 186 del 1995, con la quale la Corte ha affermato che la revoca del beneficio della liberazione anticipata non può essere automatica per effetto della sola condanna, perché in contrasto con la finalità rieducativa della pena. Sotto tale profilo sono citate, altresì, le sentenze n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, nonché n. 306 del 1993.

Inoltre, la parte privata richiama anche la sentenza n. 173 del 1997, con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la sospensione automatica della detenzione domiciliare, quale effetto dell’allontanamento dalla propria abitazione «senza valutazione delle circostanze in cui l’allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge con la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e, dunque, anche alle misure alternative», nonché si pone in contrasto anche con il principio di ragionevolezza.

La deducente prosegue ponendo in evidenza le sentenze della Corte che, con riferimento al trattamento penale del minore, hanno affermato che questo deve rispondere all’esigenza di «specifica individualizzazione e flessibilità» della risposta penale «che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono»; al riguardo è indicata la sentenza n. 125 del 1992.

Il sistema penale minorile, infatti, deve informarsi al principio di cui all’art. 31 Cost., in forza del quale è primaria la finalità di protezione del minore. Sotto tale profilo sono richiamate le sentenze n. 143 del 1996 e n. 222 del 1983.

Sempre al fine di porre in evidenza come sia irragionevole l’automatismo denunziato con riferimento alla disposizione censurata, la curatrice speciale della minore evoca le decisioni della Corte che, in tema di adozione, hanno aperto un varco nella legge di riferimento, che prevedeva rigidi limiti di età a carico dei coniugi adottanti; in particolare sono richiamate le sentenze n. 283 del 1999, n. 349 del 1998, n. 303 del 1996 e n. 148 del 1992).

La parte privata, poi, evoca altre decisioni con cui la Corte costituzionale si è pronunziata in ordine al rigido automatismo in relazione agli infermi di mente, ponendo in rilievo che una eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe comportare la possibilità per il giudice di accertare, nel caso concreto, l’opportunità di applicare la perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di alterazione di stato. In tal modo non si andrebbe ad invadere la discrezionalità del legislatore, in quanto non si eliminerebbe la possibilità di applicazione della sanzione, ma si imporrebbe al giudice di valutare l’effettiva rispondenza tra mezzo predisposto e fini perseguiti alla luce delle circostanze concrete.

Con riferimento, poi, alla violazione dell’art. 27 Cost., la deducente, dopo aver posto in evidenza che il reato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen. tutela l’interesse del neonato alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza (così come affermato nell’ordinanza n. 106 del 2007), osserva che la condotta criminosa non sempre può incidere negativamente sul minore, anzi può essere motivata da esigenze volte a preservarlo da pregiudizi che potrebbero derivargli dall’altro genitore. Ne dovrebbe conseguire che la sanzione accessoria in questione rende difficile il recupero del genitore, soprattutto se lo si considera nell’ottica del minore interessato. In particolare, nel caso in cui il genitore penalmente responsabile adempia comunque i suoi doveri, il minore non potrà che subire nocumento dalla applicazione della sanzione di cui si tratta. In tal modo risulterà ancora più arduo il conseguimento della finalità rieducativa del condannato, dal momento che il rapporto tra costui e il figlio non potrà che essere alterato in forza del venir meno della potestà genitoriale. La difesa della parte privata conclude, dunque, sostenendo che la carenza sopravvenuta e definitiva della potestà genitoriale comporta un probabile fallimento del tentativo rieducativo quale funzione fondamentale della sanzione penale.

Con riferimento alla violazione degli artt. 30 e 31 Cost., l’automaticità della applicazione della sanzione accessoria priverebbe il minore di uno o di entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi adempiano ai loro doveri costituzionali e, quindi, anche qualora risultino idonei ad esercitare la potestà nei suoi confronti.

Inoltre, nell’atto di costituzione la parte privata richiama numerose disposizioni della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, dalle quali emergerebbe un vero e proprio diritto soggettivo dei minori, inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost., a preservare le relazioni familiari.

Anche il diritto comunitario, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre a considerare preminente l’interesse superiore del minore, riconoscerebbe che il bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali con i genitori, salvo che sia contrario al suo interesse (art. 24)

Un ruolo decisivo sarebbe svolto anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal momento che il diritto dei minori a crescere nella famiglia d’origine avrebbe guidato la Corte EDU nel giudizio sulla proporzionalità e sulla ragionevolezza delle misure adottate dalle autorità nazionali per allontanare il minore dalla propria famiglia (Scozzari contro Italia, 1° ottobre 2010, n. 67790/01).

Pertanto, la difesa della parte privata conclude osservando che la presunzione assoluta, secondo cui la commissione del reato di alterazione dello stato civile equivale ad inadempienza degli obblighi derivanti dalla titolarità della potestà genitoriale, è irragionevole; ciò in quanto ben potrebbe accadere, nel caso concreto, che la condotta integrante il fatto reato sia anch’essa funzionale all’esercizio dei doveri genitoriali.

Infine, allo scopo di ribadire la centralità dell’interesse del minore, la difesa della parte privata indica ulteriori pronunzie della Corte in tema di adozione.

4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 19 luglio 2011 ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

A tal fine la difesa dello Stato richiama una precedente pronunzia della Corte di cassazione, sezione sesta penale, che aveva ritenuto la questione manifestamente infondata, in quanto la copertura costituzionale dell’art. 569 cod. pen. sarebbe stata da rinvenire nell’art. 30 Cost. La consumazione del delitto di alterazione di stato sarebbe causa legale di incapacità del genitore agli effetti dell’art. 30 Cost.

Essa, poi, richiama il precedente specifico costituito dall’ordinanza di questa Corte, n. 723 del 1988, ponendo in rilievo che la tutela del minore costituisce una finalità prioritaria della norma, tanto da giustificare – in armonia con l’art. 30 Cost. – la presunzione per cui la condanna per delitti contro lo stato di famiglia non assicura più che un genitore possa adeguatamente curare gli interessi dei propri figli minori.

La difesa erariale reputa non pertinente il richiamo alla sentenza n. 253 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, nei casi ivi previsti, una diversa misura di sicurezza.

Al riguardo l’Avvocatura osserva che la detta pronuncia sarebbe diretta a contemperare due esigenze paritetiche, ma ontologicamente diverse, rappresentate dalla necessità di conferire adeguate cure all’infermo di mente e, nello stesso tempo, dalla necessità di tutelare la collettività a fronte di un soggetto socialmente pericoloso. Tale contemperamento giustificherebbe la possibilità per il giudice di scegliere tra diverse misure di sicurezza che realizzino – in rapporto al caso concreto – entrambe le finalità delineate dalla norma orientata a risultati a un tempo di sicurezza e di terapia (sentenza n. 139 del 1982).

L’art. 569 cod. pen., invece, sarebbe norma diretta a realizzare un unico fine, quello di tutelare i figli a fronte di un genitore che ha commesso non generici reati, ma delitti direttamente inerenti alla famiglia; esigenza che può essere soddisfatta privando il genitore della potestà.

Così come, per analoghe esigenze di tutela, l’art. 609-nonies cod. pen. disporrebbe la perdita della potestà genitoriale in esito a condanna per delitti in materia sessuale, oppure l’art. 600-septies cod. pen. stabilirebbe l’interdizione perpetua da qualunque incarico dalle scuole in esito a condanna per delitti contro la personalità individuale.

Inoltre, la difesa dello Stato ritiene non conferente anche il richiamo all’art. 27, terzo comma, Cost., dal momento che la disposizione censurata sarebbe diretta a tutelare la prole, sicché non sussisterebbe alcuna incompatibilità, né logica, né giuridica, tra un’eventuale rieducazione del soggetto, scontata la pena, e la sua incapacità – presunta per legge – di curare gli interessi del figlio minore.

Infine, non assumerebbe alcun rilievo il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. Tali disposizioni contemplerebbero forme di intervento del giudice minorile nei casi in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli stessi.

Si tratterebbe, come osservato dalla dottrina, di motivi meno gravi rispetto a quelli che danno luogo alla pronunzia di decadenza dalla potestà come pena accessoria in sede penale. Nei casi previsti dal codice civile il presupposto per l’applicazione delle norme stesse sarebbe dato dalla mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà e non dall’accertata commissione di un delitto contro lo stato di famiglia. Al riguardo, la difesa dello Stato pone in evidenza che la dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 30 Cost. e l’art. 569 cod. pen. opererebbero su un piano giuridico e concettuale diverso, attinente alla tutela dei minori nel caso in cui il genitore abbia commesso un delitto contro la famiglia e, per questo profilo, si distinguerebbero dalle previsioni ordinarie di decadenza dalla potestà genitoriale di cui all’art. 330 cod. civ. e a maggior ragione dalla fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 cod. pen.

5.— In data 14 ottobre 2011 la parte privata ha depositato una seconda memoria, contenente repliche alle argomentazioni esposte nell’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ulteriori rilievi diretti ad illustrare i temi trattati nella prima.

Anche l’Avvocatura generale dello Stato, in data 18 ottobre 2011, ha depositato una memoria illustrativa, eccependo altresì l’inammissibilità della questione.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, «nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c. p.».

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare una donna, «imputata del reato p. e p. dall’art. 567, secondo comma, c. p., per avere alterato lo stato civile della figlia neonata M. N. nella formazione dell’atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio con E. N. S.»; ed aggiunge che, nella fase degli atti preliminari, la parte offesa minorenne, tramite curatore speciale, si è ritualmente costituita parte civile.

Ciò posto, dopo avere motivato in modo non implausibile sulla rilevanza della questione, il collegio rimettente ritiene che la norma censurata sia in contrasto: a) con l’art. 3 Cost., perché, essendo interesse primario del figlio quello di crescere ed essere educato all’interno della famiglia naturale, l’applicazione automatica della sanzione della decadenza dalla potestà genitoriale risulterebbe irragionevole, in quanto non consentirebbe un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, al fine di verificare quale sia la migliore tutela per il minore nel caso concreto; b) ancora con l’art. 3 Cost., sempre sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, poiché i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla potestà genitoriale, attribuiti al tribunale per i minorenni, di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, sarebbero adottati all’esito di approfondita analisi della situazione e «solo quando vi sia la ricorrenza di un pregiudizio agito dai genitori nei confronti dei figli derivante da una mancata osservanza dei doveri nascenti dalla titolarità della potestà»; c) con l’art. 27 Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, in quanto, qualora il delitto di alterazione di stato sia stato commesso da parte di un genitore al fine di preservare il figlio da un pregiudizio che può essergli arrecato dall’altro genitore, il condannato non trarrebbe alcuna utile rieducazione dalla decadenza dalla potestà genitoriale; d) con gli artt. 2, 30 e 31 Cost., perché, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all’interesse del minore nel caso concreto, non tutelerebbe i diritti inviolabili dei fanciulli, quale sarebbe quello di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio.

2.— La difesa dello Stato, nella memoria depositata, ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, perché il tribunale non avrebbe svolto alcuna argomentazione per illustrarla – con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176) – limitandosi ad un mero richiamo formale dei predetti articoli.

Ancorché formulata soltanto in memoria, l’eccezione può trovare ingresso, perché concerne un profilo rilevabile anche d’ufficio. Tuttavia, essa non è fondata.

Infatti, sia pure in forma concisa (ma sufficiente) l’ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo l’accento sui diritti inviolabili del minore, sulla necessità di valutarne i preminenti interessi, sull’incompatibilità di tale esigenza con l’automatismo che caratterizza l’applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il soggetto in questione sia il genitore del minore, sull’irragionevolezza di tale automatismo.

L’ordinanza, dunque, risulta sufficientemente motivata.

3.— La questione è fondata.

L’art. 569 cod. pen. stabilisce che «La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori». Come il dettato della norma rende palese, la citata pena accessoria consegue di diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei diversi interessi implicati nel processo.

Infatti, nella fattispecie in questione vengono in rilievo non soltanto l’interesse dello Stato all’esercizio della potestà punitiva nonché l’interesse dell’imputato (e delle altre eventuali parti processuali) alla celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse, ma anche l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.

Si tratta di un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno.

Quanto al primo, la Convenzione sui diritti del fanciullo (per quest’ultimo dovendosi intendere «ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile», ai sensi dell’art. 1 della Convenzione stessa), fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone nell’art. 3, primo comma, che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l’autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra l’altro) che l’autorità stessa deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore». La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell’art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente»; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Come si vede, nell’ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l’indirizzo dell’ordinamento interno, nel quale l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell’adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore.

3.1.— Ciò posto, si deve osservare che la legge non dà una definizione della potestà genitoriale, ma nell’art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di «mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». La norma ripete la formula dell’art. 30, primo comma, Cost. («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio») e dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta potestà, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi.

È evidente, dunque, che la potestà genitoriale, se correttamente esercitata, risponde all’ interesse morale e materiale del minore, il quale, dunque, è inevitabilmente coinvolto da una statuizione che di quella potestà sancisca la perdita.

È possibile, e la stessa Costituzione lo prevede (art. 30, secondo comma), che uno o entrambi i genitori si rivelino incapaci di assolvere i loro compiti, con conseguente necessità per il legislatore di disporre interventi sostitutivi (artt. 330 e seguenti cod. civ.). E del pari è possibile che la condotta di uno o di entrambi i genitori sia idonea ad integrare gli estremi di un reato, in relazione al quale il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, ritenga che, in caso di condanna, si debba rendere applicabile la pena accessoria della perdita della potestà.

Tuttavia, proprio perché la pronunzia di decadenza va ad incidere sull’interesse del minore sopra indicato, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell’art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando il detto interesse, statuisce la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse.

La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue all’automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen. Infatti, quest’ultimo, diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore all’esercizio della potestà genitoriale.

È ragionevole, pertanto, affermare che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione della tutela dell’interesse del minore.

In senso contrario non giova richiamare l’ordinanza di questa Corte n. 723 del 1988, che dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma qui censurata, in riferimento all’art. 30 Cost. Invero, la citata decisione fu adottata sulla base di un parametro diverso da quello qui evocato e seguendo un percorso argomentativo che non poteva tenere conto del quadro normativo dianzi menzionato, perché in larga parte non ancora intervenuto.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 cod. pen., nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Ogni altro profilo resta assorbito.

per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.