Sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 172

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G.U. 18 giugno 2014, n. 26

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 bis c.p. relativo al reato di stalking sollevata dal Tribunale di Trapani (sez. di Alcamo) in riferimento all’art. 25 Cost. per asserita violazione del principio di determinatezza delle fattispecie penali. Secondo la Corte, la formulazione legislativa della norma non attenua in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, di cui costituisce una specificazione. L’art. 612 bis è stato introdotto nel c.p. con l’art. 7 d.l. n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni dall’art. 1, co. 1, l. n. 38/2009 con l’intento di colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vittime soprattutto le donne. Tale disposizione, si pone peraltro in linea con quanto previsto in numerosi ordinamenti stranieri e soprattutto con l’art. 34 della Convenzione del Consiglio d’Europa c.d. di Istanbul (sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata dall’Italia in base alla l. n. 77/2013.

  • Vedi anche:

    Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011

  • Lingua originale: Italiano

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento penale a carico di M.S., con ordinanza del 24 giugno 2013, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza in data 24 giugno 2013 (r. o. n. 284 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis del codice penale, per violazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione impugnata punisce, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

1.1.– In particolare, il giudice rimettente ha ritenuto che l’impugnata norma incriminatrice non definisca in modo «sufficientemente determinato il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante». Inoltre, neppure risulterebbe sufficientemente determinato cosa debba intendersi per perdurante e grave stato di ansia o di paura, così come in alcun modo definiti sarebbero i criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Estremamente ampio ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di «abitudini di vita», di cui il legislatore non avrebbe perciò sufficientemente individuato i confini.

Simile indeterminatezza paleserebbe, quindi, la non manifesta infondatezza della questione in relazione all’art. 25, secondo comma, Cost.

1.2.– Poiché nell’imputazione le condotte contestate all’imputato si assumono integrare gli elementi della fattispecie di cui il rimettente lamenta l’indeterminatezza, la sollevata questione è stata da questi ritenuta rilevante nel giudizio a quo.

2.– Con atto depositato in data 4 febbraio 2014, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato ha osservato che la condotta tipica della fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. sarebbe assai più determinata di quella dei reati di minaccia (art. 612 cod. pen.) e molestia (art. 660 cod. pen.), che vantano un’ampia tradizione interpretativa e la cui conformità all’art. 25, secondo comma, Cost. non è in discussione.

Come in ciascun reato abituale, poi, le condotte si caratterizzerebbero per la loro reiterazione nel tempo, nel senso di dover essere almeno due, senza che risulti opportuna alcuna loro ulteriore fissazione minima nel numero o nella durata temporale, giacché la connotazione criminale delle medesime sarebbe sufficientemente individuata dalla loro idoneità complessiva a determinare l’effetto psicologico tipizzato.

La difesa dello Stato, inoltre, reputa prive di fondamento le censure relative all’indeterminatezza del perdurante e grave stato di ansia o di paura, trattandosi di situazioni alterate dello stato psichico tali da provocare un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psico-fisico, riscontrato da copiosa letteratura medica.

Quanto al «fondato» timore, la difesa dello Stato ha ritenuto che si tratti di aggettivazione volta proprio a richiedere un’oggettiva apprezzabilità dell’elemento della fattispecie.

L’espressione «abitudini di vita» sarebbe, infine, dettata dalla necessità di riferirsi al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima sarebbe costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria.

Nessun pregio avrebbero, pertanto, le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza depositata in data 24 giugno 2013 (r. o. n. 284 del 2013), il Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis del codice penale, per violazione del principio di determinatezza delle fattispecie penali codificato dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, il giudice rimettente ha lamentato il fatto che il legislatore non abbia indicato in maniera sufficientemente precisa il minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante.

Inoltre, sarebbe eccessivamente vaga la nozione di «perdurante e grave stato di ansia o di paura», con cui si definisce uno degli eventi alternativi costitutivi del reato.

Altrettanto indefiniti sarebbero, poi, i criteri necessari per stabilire quando il timore ingenerato nella vittima debba considerarsi «fondato» ai fini dell’integrazione della fattispecie.

Eccessivamente ampio ed elastico sarebbe, infine, il concetto di «abitudini di vita», la cui alterazione è richiesta per la configurazione del reato.

2.– In via preliminare deve rilevarsi che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, l’impugnato art. 612-bis cod. pen. è stato modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha elevato a cinque anni di reclusione il massimo della pena edittale, originariamente prevista in quattro anni. Inoltre, l’art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha modificato l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612-bis cod. pen., stabilendo che l’aumento di pena consegua anche nel caso in cui il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e chiarendo che l’aggravante sussiste anche nel caso di persona che sia attualmente legata da relazione affettiva con la persona offesa (mentre nel testo previgente si parlava di fatto commesso da chi «è stato» legato alla vittima). L’art. 1, comma 3, lettera b), del citato d.l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2013, ha infine modificato il quarto comma dell’art. 612-bis cod. pen., che disciplina la procedibilità del reato, stabilendo che, nei casi in cui il delitto sia procedibile a querela, la remissione di quest’ultima possa essere soltanto processuale e che la medesima sia irrevocabile quando il fatto è stato commesso attraverso la reiterazione di minacce aggravate.

Deve, peraltro, osservarsi che il predetto jus superveniens ha inciso su parti dell’art. 612-bis cod. pen. che riguardano il trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a querela del reato, senza minimamente intaccare la descrizione della fattispecie-base oggetto di incriminazione, l’unica che il rimettente assume indeterminata, lamentando solo in relazione alla stessa la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., rilevante nel procedimento a quo.

Si tratta, quindi, di modifiche che non concernono aspetti della disposizione impugnata, censurati di indeterminatezza dal giudice rimettente. Conseguentemente, deve escludersi che, nella specie, debba procedersi ad una restituzione degli atti, anche perché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, «un’eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell’incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost.» (sentenza n. 186 del 2013).

3 – Nel merito, questa Corte è chiamata a giudicare se l’art. 612-bis cod. pen. – che punisce «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvéro da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita» – soddisfi il principio di determinatezza delle fattispecie penali, garantito dall’art. 25, secondo comma, Cost.

La questione non è fondata.

Invero, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che, per verificare il rispetto del principio di determinatezza, «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s’inserisce» (da ultimo, sentenza n. 282 del 2010).

La valutazione, dunque, è da condurre con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall’altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali. Infatti, come già precisato, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981, «nella dizione dell’art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà».

4.– Ciò premesso in ordine alla portata del parametro costituzionale evocato dal rimettente e al metodo da seguire per accertarne l’osservanza, occorre notare che la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt. 612 e 660. La lunga tradizione applicativa di tali fattispecie in sede giurisdizionale, da un lato agevola l’interpretazione della disposizione oggi sottoposta a giudizio e, dall’altro, offre la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà.

La condotta di minaccia, infatti, oltre ad essere elemento costitutivo di diversi reati – si pensi, ad esempio, alla violenza privata ex art. 610 cod. pen., alla rapina ex art. 628 cod. pen. o all’estorsione ex art. 629 cod. pen. – è oggetto della specifica incriminazione di cui all’art. 612 cod. pen. e, nella tradizionale e consolidata interpretazione che ne è data, in piena adesione al significato che il termine assume nel linguaggio comune, essa consiste nella prospettazione di un male futuro. Molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall’art. 660 cod. pen., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta.

4.1.– In anni più recenti il legislatore – con l’art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38 – volendo colmare un vuoto di tutela verso i comportamenti persecutori, assillanti e invasivi della vita altrui, di cui sono vittime soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, ha introdotto nel codice penale l’art. 612-bis, il quale prevede un’autonoma e più grave fattispecie di reato, in linea con quanto previsto da numerosi ordinamenti stranieri e con quanto ora è stabilito, quale obbligo convenzionale per lo Stato, da strumenti internazionali e, segnatamente, dall’art. 34 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011). Con lo speciale reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. il legislatore ha ulteriormente connotato le condotte di minaccia e molestia, richiedendo che le stesse siano realizzate in modo reiterato e idoneo a cagionare almeno uno degli eventi indicati nel testo normativo (stato di ansia o di paura, timore per l’incolumità e cambiamento delle abitudini di vita). Tale ulteriore connotazione è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese “stalking”, con cui viene solitamente descritto questo comportamento criminale. Le peculiarità, che contraddistinguono la minaccia e la molestia in questi casi, espongono la vittima a conseguenze nella vita emotiva (stato di ansia e di paura ovvero timore per l’incolumità) e pratica (cambiamento delle abitudini di vita), che rappresentano eventi individuati dal legislatore proprio al fine di meglio circoscrivere la nuova area di illecito, caratterizzata da un aggravato disvalore rispetto alle generiche minacce e molestie e che, pertanto, giustificano una più severa reazione penale.

Ancora, occorre tenere conto del fatto che si è ormai consolidato un “diritto vivente” che qualifica il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. come reato abituale di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012).

Ciò conferma quanto risulta evidente già dalla formulazione legislativa del precetto e, cioè, che il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. non attenua in alcun modo la determinatezza della incriminazione rispetto alle fattispecie di molestie o di minacce, di cui costituisce una specificazione.

4.2.– Il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice – come avviene, del resto, nella gran parte dei Paesi dove è stata adottata una normativa cosiddetta “anti-stalking” – e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell’enunciato. Del resto, anche in un ordinamento come quello tedesco, in cui si è scelto di enumerare le ipotesi di persecuzione riportabili al cosiddetto “stalking” (“Nachstellung”), l’elenco non è tassativo, ma prevede una clausola di chiusura “ad analogia esplicita”, che attrae nel perimetro della rilevanza penale, oltre alle condotte puntualmente tipizzate, anche ogni “altro comportamento assimilabile” (“eine andere vergleichbare Handlung”, ex § 238, (1) del codice penale tedesco).

Invero, come già affermato da questa Corte, l’esigenza costituzionale di determinatezza della fattispecie ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost., non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi (sentenze n. 42 del 1972, n. 191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (sentenza n. 126 del 1971). Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l’ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell’incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» (sentenze n. 302 e n. 5 del 2004).

5.– In relazione ai diversi elementi che, nella loro combinazione, integrano il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ora sottoposto all’esame della Corte, viene anzitutto in rilievo la reiterazione di condotte minacciose o moleste, idonee alternativamente a cagionare un «perdurante e grave stato di ansia o di paura» ovvero a ingenerare un «fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva» ovvero a costringere lo stesso ad alterare le «proprie abitudini di vita».

Il concetto di «reiterazione», utilizzato nella norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia. Ciò, tuttavia, non è sufficiente, in quanto le medesime devono anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010), non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima.

Quanto al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al «fondato timore per l’incolumità», trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 14391 del 2012) ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente, e come tali necessariamente rientranti nell’oggetto del dolo. Anche sotto questo profilo, dunque, è dimostrato che l’enunciato legislativo di cui all’art. 612-bis cod. pen., pur richiedendo un’attenta considerazione di dati riscontrabili sul piano dei comportamenti e dell’esperienza, consente al giudice di appurare con ragionevole certezza il verificarsi dei fenomeni in esso descritti e, pertanto, non presenta vizi di indeterminatezza, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.

L’aggettivazione, inoltre, in termini di «grave e perdurante» stato di ansia o di paura e di «fondato» timore per l’incolumità, vale a circoscrivere ulteriormente l’area dell’incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima. A tale ultimo riguardo, deve rammentarsi come spetti al giudice ricostruire e circoscrivere l’area di tipicità della condotta penalmente rilevante sulla base dei consueti criteri ermeneutici, in particolare alla luce del principio di offensività, che per giurisprudenza costante di questa Corte costituisce canone interpretativo unanimemente accettato (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2014 e n. 62 del 1986).

Infine, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’attività persecutoria, mutamento di cui l’agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l’appunto punibile solo a titolo di dolo.

per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612-bis cod. pen. sollevata, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 2014.