Il Tribunale ha accolto la richiesta di adozione di una minore presentata dalla donna con cui la madre naturale della bambina aveva una stabile e consolidata relazione affettiva e con la quale aveva contratto in Spagna un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il vincolo coniugale tra gli adottanti, richiesto normalmente per l’adozione, non è invece richiesto per la c.d. “adozione in casi particolari” disciplinata dall’art. 44 della l. n. 184/1983 (relativa al “Diritto del minore a una famiglia”). L’art. 44 consente l’adozione anche a persone singole; né vi è nell’ordinamento italiano alcuna norma che escluda la possibilità di adozione in base all’orientamento sessuale dell’adottante. Una siffatta disposizione, del resto, sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione e con il diritto alla vita privata e familiare, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti umani, nonché con l’interesse superiore del minore che – conformemente alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – costituisce la ratio dell’art. 44 l. n. 184.
Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna 10 novembre 2014, n. 4701