Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma 30 giugno 2014, n. 299

Il Tribunale ha accolto la richiesta di adozione di una minore presentata dalla donna con cui la madre naturale della bambina aveva una stabile e consolidata relazione affettiva e con la quale aveva contratto in Spagna un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il vincolo coniugale tra gli adottanti, richiesto normalmente per l’adozione, non è invece richiesto per la c.d. “adozione in casi particolari” disciplinata dall’art. 44 della l. n. 184/1983 (relativa al “Diritto del minore a una famiglia”). L’art. 44 consente l’adozione anche a persone singole; né vi è nell’ordinamento italiano alcuna norma che escluda la possibilità di adozione in base all’orientamento sessuale dell’adottante. Una siffatta disposizione, del resto, sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione e con il diritto alla vita privata e familiare, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti umani, nonché con l’interesse superiore del minore che – conformemente alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – costituisce la ratio dell’art. 44 l. n. 184.