Sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma 22 settembre 2015

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha accolto la richiesta di adozione di una minore, presentata dalla compagna della madre biologica. La decisione si è basata sul fatto che le due donne condividevano un solido progetto familiare, avevano deciso insieme di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita al fine di potere avere un figlio e avevano poi instaurato un rapporto affettivo stabile e pienamente soddisfacente con la minore, la quale le percepiva entrambe come figure genitoriali. Il Tribunale ha applicato l’istituto della “adozione in casi particolari” (artt. 44, co. 1, lett. d e 7 l. n. 148/1983 e successive modifiche), che consente l’adozione anche da parte di single, se ciò è nell’interesse superiore del minore; né la legge prevede  alcuna esclusione in relazione all’orientamento sessuale dell’adottante. Il Tribunale ha rilevato che, del resto, siffatta esclusione sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza nel riconoscimento dei diritti inviolabili (artt. 3 e 2 Cost.), nonché con il rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione ex artt. 8 e 14 CEDU, come interpretati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte d’appello di Roma, sez. minori, 20 ottobre 2015.

  • Lingua originale: Italiano