Con questa decisione il Giudice dell’udienza preliminare ha assolto gli imputati dal reato di alterazione di stato, che era stato loro contestato per essersi dichiarati entrambi genitori naturali di due bambini nati in Ucraina mediante maternità surrogata, al fine di ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero. Dopo avere richiamato i criteri differenti che regolano, secondo il diritto internazionale privato italiano (l. 218/1995), la legge applicabile alla formazione dell’atto di nascita e al rapporto genitoriale, il Giudice ha escluso la responsabilità penale degli imputati, qualificando la loro condotta come ‘falso innocuo’, ossia non comportante lesione di alcun bene giuridico. A ciò è pervenuto sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che in materia di procreazione medicalmente assistita assegna prevalenza all’interesse superiore del minore in conformità alla CEDU e alla Convenzione di New York del 1989, e dell’assenza nella legislazione italiana di norme specifiche a tutela dei diritti dei minori nati all’estero da maternità surrogata.
Sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162
Sentenza del Tribunale di Milano, 8 aprile 2014
Sentenza del Tribunale di Milano, V sez. pen., 15 marzo 2014