In questa sentenza il Tribunale di Trieste ha chiarito i motivi per i quali, nel caso di specie, non poteva essere riconosciuto lo status di rifugiato, né la protezione internazionale secondo la Convenzione ONU sui rifugiati e la pertinente normativa dell’UE. Il ricorrente aveva invece diritto al rilascio di un permesso umanitario ex art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98 (Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero).