ASGI. Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Il Tribunale di Torino ha accertato il comportamento discriminatorio della società convenuta, ritenendo provato che la mancata assunzione della ricorrente dopo un periodo di prova come assistente alla vendita, era dipesa dalla nazionalità marocchina e dall’appartenenza alla fede musulmana. Tuttavia, stante la libertà d’impresa garantita dall’art. 41 Cost. e l’esistenza di una pratica estesa di non assunzione dopo il periodo di prova, l’avvenuta violazione dell’art. 43 T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) non poteva dare luogo all’istituzione coattiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come richiesto dalla ricorrente, bensì al risarcimento pecuniario del danno “da perdita di chance” da essa subito.