Sentenza del Tribunale di Terni 12 giugno 2015

La Corte europea dei diritti umani ha chiarito, nella sentenza Grande Stevens (2014), che le sanzioni previste in Italia per alcuni reati tributari sono, sostanzialmente, assimilabili a una sanzione penale, sicché la concorrenza dei due tipi di sanzioni, se irrogate a uno stesso soggetto per lo stesso fatto, viola i principi del giusto processo (art. 6 CEDU), in particolare il principio ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU). Sebbene la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE relativa al ne bis in idem (art. 50 Carta dei diritti fondamentali) e così pure la giurisprudenza della Corte di cassazione italiana siano tutt’altro che univoche (tanto che una questione di costituzionalità delle norme interne per contrasto con la CEDU è stata sollevata da alcuni giudici di merito), il Tribunale di Terni ha ritenuto senz’altro prevalente l’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti umani ex art. 46 CEDU. Su tali basi, e applicando direttamente i principi della sentenza Grande Stevens, il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere penalmente nei confronti del ricorrente, accusato del reato di omesso versamento dell’IVA, poiché egli aveva già subito, per lo stesso fatto, una pesante sanzione amministrativa.

  • Vedi anche:

    Sentenza della Corte europea dei diritti umani, II sez., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; Ordinanza del Tribunale di Bologna, I sez. pen., 21 aprile 2015.

  • Lingua originale: Italiano