Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che un ministro di culto della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova – religione acattolica con la quale lo Stato italiano non ha stipulato alcuna intesa – potesse ugualmente invocare il ‘segreto’ previsto all’art. 200 c.p.p. per sottrarsi all’obbligo di testimoniare su fatti di cui era venuto a conoscenza a motivo del suo ministero; ciò perché la norma invocata è funzionale alla tutela costituzionale della libertà religiosa.