Sentenza del Tribunale di Roma, IV sez. lav., 12 marzo 2014

In una controversia relativa al trasferimento ad altra sede di lavoro di alcuni dipendenti di un’azienda che beneficiavano di permessi per assistere un familiare con disabilità, il Tribunale ha chiarito che le pertinenti disposizioni della l. n. 104/1992 e successive modifiche sono dirette ad assicurare quanto più possibile la tutela dei soggetti disabili, in campo sanitario e dell’assistenza, della formazione professionale, delle condizioni di lavoro e dell’integrazione sociale. La concentrazione in un’unica sede dell’azienda di lavoratori con disabilità e così pure di lavoratori che godevano di facilitazioni per assistere familiari disabili era palesemente discriminatoria, nonché in contrasto con l’art. 3, co. 2, Cost., la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.