Sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 5 febbraio 2016, n. 5032

Il Tribunale di Roma ha statuito che un cittadino egiziano non poteva acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto al momento della sua nascita, la madre aveva già perso la cittadinanza italiana. La perdita non era intervenuta automaticamente a seguito del matrimonio contratto con uno straniero (art. 10, co. 3, l. n. 555/1912), ossia in base a una norma abrogata dalla Corte costituzionale nel 1975 come incompatibile con l’eguaglianza dei coniugi, ma in conseguenza di una ulteriore e consapevole scelta di rinuncia alla cittadinanza italiana a favore di quella libanese. Né il riacquisto della cittadinanza italiana mediante la dichiarazione prevista all’art. 17 della l. n. 91/1992 (“Nuove norme sulla cittadinanza”) resa successivamente dalla madre poteva avere effetti retroattivi ai fini dell’acquisto della cittadinanza da parte del figlio.

  • Lingua originale: Italiano