Sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 13 maggio 2016, n. 11280

Accogliendo la domanda dei ricorrenti – nati, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, da una cittadina italiana emigrata in Brasile, dove aveva contratto matrimonio con un brasiliano – il Tribunale di Roma ha riconosciuto loro la cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis alla nascita, dalla madre. Le disposizioni della l. n. 555 del 1912 che comportavano la non trasmissibilità della cittadinanza per linea materna e la perdita automatica della cittadinanza delle donne a seguito del matrimonio con uno straniero sono state dichiarate incostituzionali, per contrasto con il principio di parità dei coniugi e il divieto di discriminazione. Tali pronunce della Corte costituzionale hanno posto nel nulla, anche retroattivamente, gli effetti discriminatori delle norme precostituzionali, ove tali effetti ancora permangano, nei confronti di persone che possono dunque far valere il loro diritto davanti al giudice ordinario.

  • Vedi anche:

    Sentenza del Tribunale di Roma, I sez. civ., 6 febbraio 2014, n. 6753

  • Lingua originale: Italiano