Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 28 agosto 2012, i coniugi Costa e Pavan si erano rivolti al Tribunale di Roma affinché dichiarasse il loro diritto ad accedere alla diagnosi pre-impianto nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, nonostante le contrarie disposizioni dell’art. 4 della l. n. 40/2004, che la Corte europea ha ritenuto incompatibili con l’art. 8 della CEDU. Il Tribunale ha ritenuto che, a tal fine, non fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, in quanto, una volta accertato che ciò non sia in contrasto con principi fondamentali della Costituzione, il giudice italiano deve semplicemente disapplicare la norma interna che la Corte europea ha giudicato contraria alla CEDU.
Sentenza della Corte europea dei diritti umani 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia