Con questa sentenza, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha assolto dal reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 271 bis c.p.) 31 persone che avevano raccolto fondi in Italia a sostegno dell’organizzazione Liberation Tigers of Tamil Ealam (L.T.T.E.), comunemente nota come “Tigri Tamil”. La decisione si è basata principalmente sulla distinzione tra atti di terrorismo commessi in tempo di pace e in tempo di guerra e sull’inapplicabilità, nel caso di specie, della Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo (che all’art. 21 contiene un’espressa clausola di salvaguardia del diritto applicabile nei conflitti armati), per l’asserita impossibilità di provare che le “Tigri Tamil” siano qualificabili, secondo il diritto internazionale, come associazione con finalità di terrorismo e non come movimento di liberazione nazionale o partito insurrezionale.