Sentenza del Tribunale di Monza 28 gennaio 2014

Il Tribunale di Monza ha dichiarato discriminatorio il rifiuto di corrispondere l’assegno di maternità opposto a una cittadina extra-comunitaria regolarmente soggiornante in Italia ma non titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, sulla base dell’art. 74 d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’illegittimità di discriminazioni relative a prestazioni di sicurezza sociale nei confronti di stranieri legalmente soggiornanti in Italia, per contrasto con la CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti umani, e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Tali trattati, secondo il Tribunale, sono direttamente applicabili dai giudici nazionali, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona; non occorreva, quindi, rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 74 d.lgs. n. 151.