In relazione a un contratto relativo alla custodia di obbligazioni stipulato tra un cittadino italiano e una società con sede legale a Londra registrata negli Stati Uniti ed eseguito in Italia, il Tribunale ha ritenuto applicabile la legge italiana in base all’art. 4 della Convenzione di Roma del 1960 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in quanto l’Italia era il paese con il quale il contratto presentava il più stretto collegamento. Il Tribunale ha invece accolto l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione che era stata sollevata da un’altra società, anch’essa convenuta in giudizio e di nazionalità svizzera, sulla base del fatto che, secondo la Convenzione di Lugano del 2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il foro ordinario era quello del domicilio del convenuto.