Sentenza del Tribunale di Milano, V sez. pen., 15 marzo 2014

Per il Tribunale di Milano, sebbene la legislazione italiana in materia di procreazione medicalmente assistita non consenta il ricorso alla maternità surrogata,  la trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita formato in Ucraina di un bambino nato in quello Stato da madre surrogata, nel rispetto della legislazione locale, non è contraria all’ordine pubblico. Ciò in considerazione del fatto che i diritti della prole costituiscono un valore anche nell’ordinamento italiano, sia per l’incidenza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, sia per la presenza di numerose disposizioni relative al principio della responsabilità procreativa nella legislazione italiana costituzionale e ordinaria. Inoltre la dichiarazione mendace resa al Console italiano dai due coniugi dichiaratisi entrambi genitori biologici del bambino non costituiva alterazione di stato (art. 567 c.p.), ma una falsa dichiarazione resa a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ossia un reato di lieve entità commesso all’estero e quindi procedibile solo su richiesta del Ministero della giustizia (una condizione assente nel caso in esame).