Sentenza del Tribunale di Milano, III sez. pen., 25 giugno 2012, n. 58053/10

Una sentenza penale di condanna fondata esclusivamente su testimonianze acquisite nella fase istruttoria del processo (art. 512 c.p.p.), e dunque al di fuori del contraddittorio con la difesa, non è contraria alla Costituzione italiana, ma all’art. 6 della CEDU, relativo al giusto processo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti umani. Nel rispetto dei principi relativi all’applicazione nel diritto interno delle sentenze della Corte europea, il divieto di fondare esclusivamente o significativamente una sentenza di condanna sulle prove acquisite nel modo predetto deve essere ricavato dal giudice per via interpretativa.